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MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE CONVIVENTE CON IL PADRE: LA MADRE DEVE CONTRIBUIRE

  • Immagine del redattore: DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
    DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
  • 7 lug
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 16 lug

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Con sentenza n. 194/2025, il Tribunale di Ravenna ha affrontato il tema del mantenimento della figlia maggiorenne che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è ancora economicamente autosufficiente e convive stabilmente con il padre.

La madre, genitore non convivente, è stata condannata al versamento di un assegno mensile pari a euro 230, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia.


La decisione si fonda sui principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare:

  • Viene richiesta una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori e delle esigenze attuali del figlio;

  • il diritto al mantenimento permane per il figlio neomaggiorenne che sta completando un percorso di formazione o non ha ancora raggiunto una stabile indipendenza economica.

Il compimento della maggiore età non comporta automaticamente la cessazione del diritto al mantenimento. Il genitore non convivente è tenuto a contribuire qualora il figlio:

  • non disponga di un reddito proprio stabile;

  • stia seguendo con serietà un percorso di studio o di inserimento nel mondo del lavoro;

  • viva ancora presso l'altro genitore, che sostiene in modo prevalente le spese quotidiane.

Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che la figlia aveva svolto solo lavori saltuari e che il percorso di autonomia non poteva ancora ritenersi concluso.

Il limite: il principio di autoresponsabilità

La giurisprudenza chiarisce tuttavia che il diritto al mantenimento non è illimitato nel tempo. Quando il figlio diviene “adulto” e non dimostra alcuna volontà concreta di rendersi autonomo – ad esempio interrompendo gli studi o rifiutando opportunità lavorative – scatta il principio di autoresponsabilità, che può giustificare la cessazione del contributo da parte del genitore non convivente.

Il caso deciso dal Tribunale di Ravenna rappresenta un'applicazione coerente dei criteri giurisprudenziali in materia di mantenimento del figlio maggiorenne.

La decisione offre un esempio utile per comprendere come bilanciare le esigenze di tutela del percorso di crescita del figlio con il principio di equa ripartizione degli oneri economici tra i genitori.

 

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