L’ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI FAMILIARI: UN DIRITTO DA RISPETTARE, NON UN AUTOMATISMO
- DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
- 30 giu
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 1 giorno fa

DOTT.SSA VERONICA DE ZORDO
Nel complesso e delicato ambito delle controversie familiari, soprattutto nei procedimenti che riguardano la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli minori, il tema dell’ascolto del minore assume un rilievo sempre maggiore.
Troppo spesso, tuttavia, tale diritto viene confuso con un automatismo processuale, quasi fosse un passaggio obbligato e standardizzato.
A fare chiarezza su questo punto è intervenuta la recente ordinanza n. 13143/2025 della Corte di Cassazione, che ha ribadito in modo netto come l’ascolto del minore sia un diritto personale del minore, non una facoltà delle parti né una formalità ripetibile a richiesta.
La Suprema Corte, nel rigettare un ricorso che lamentava la mancata audizione della figlia minore in un procedimento di affidamento, ha ricordato che l’ascolto del minore non è un atto istruttorio disponibile dalle parti, bensì l’espressione di un diritto autonomo che il giudice è chiamato a tutelare in funzione esclusiva dell’in#SeparazioneConflittualeteresse del minore stesso. In altre parole, non ogni richiesta di ascolto avanzata da un genitore deve essere accolta, specie se l’ascolto è già stato eseguito nel corso del procedimento tramite altri strumenti (come consulenza tecnica, interventi dei servizi sociali o ascolto da parte del curatore speciale) e se una nuova convocazione può essere dannosa o superflua.
Il principio è chiaro: il giudice è tenuto ad ascoltare il minore solo se questo risulti capace di discernimento (di norma, dai 12 anni in su, ma anche prima se in grado di comprendere le questioni che lo riguardano) e solo se l’ascolto risponde a un concreto interesse del minore, non a strategie difensive delle parti.
In caso contrario, come precisato anche da precedenti giurisprudenziali l’eventuale omissione dell’ascolto non comporta nullità, purché il giudice ne dia conto in modo motivato, specialmente quando il minore si trovi vicino all’età prevista per l’ascolto obbligatorio.
Nel caso specifico deciso dalla Cassazione, la minore – già ascoltata dal CTU e da professionisti pubblici – era stata oggetto di una richiesta di ulteriore audizione da parte del padre, finalizzata esclusivamente a conoscere le sue preferenze scolastiche. La Corte ha ritenuto non necessario procedere a un nuovo ascolto, considerando che ciò avrebbe potuto generare ulteriore disagio psicologico, specie in un contesto familiare caratterizzato da elevata conflittualità e forte esposizione del minore alla contesa genitoriale.
In conclusione, l’ascolto del minore rappresenta un presidio fondamentale di tutela della sua dignità e dei suoi diritti nei conflitti familiari. Tuttavia, deve essere esercitato con equilibrio e professionalità, evitando che diventi uno strumento nelle mani dei genitori in lite o una pratica burocratica svuotata di significato.
Ogni decisione che riguarda i minori deve restare centrata su un solo parametro: il loro superiore interesse, nella consapevolezza che ascoltarli, in certe circostanze, può significare anche proteggerli dal peso eccessivo del conflitto.
Se stai affrontando una separazione o una controversia familiare che coinvolge i tuoi figli, possiamo aiutarti. Il nostro studio legale garantisce assistenza qualificata, con particolare attenzione al benessere dei minori e al rispetto dei loro diritti.
Comments