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SEPARAZIONE E ADDEBITO: NON BASTA UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE SE IL MATRIMONIO ERA GIÀ FINITO

  • Immagine del redattore: Studio Legale Bruschi
    Studio Legale Bruschi
  • 15 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min



Con la sentenza n. 194 del 24 marzo 2025, il Tribunale di Ravenna ha affrontato un tema particolarmente delicato e spesso frainteso in ambito di diritto di famiglia: l’addebito della separazione in presenza di una relazione extraconiugale.

La pronuncia, destinata a far discutere, riafferma con nettezza un principio fondamentale della giurisprudenza consolidata: non è sufficiente accertare la violazione dei doveri coniugali per ottenere l’addebito, ma è necessario provare che tale violazione sia stata la causa effettiva della rottura del rapporto matrimoniale.

Nel caso in esame, il marito aveva chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie, adducendo l’esistenza di una relazione sentimentale da lei avviata nel 2017. Tuttavia, l’istruttoria ha evidenziato una situazione ben più complessa e articolata.

Il matrimonio, secondo quanto emerso, era stato contratto non su basi affettive stabili, bensì con l’intento – dichiarato – di “dare un padre alla bambina” nata poco tempo prima. Una motivazione legittima sotto il profilo personale, ma giuridicamente fragile quanto alla solidità del vincolo matrimoniale.

Il deterioramento del rapporto tra i coniugi era da tempo evidente: incomprensioni, mancanza di comunicazione, e successivamente anche problemi economici legati al fallimento dell’attività del marito, avevano già compromesso la comunione spirituale e materiale che costituisce il nucleo essenziale della vita coniugale. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’unione fosse cessata ben prima dell’inizio della relazione extraconiugale, la quale si presentava non come causa, bensì come effetto di una crisi già in atto.

La decisione si fonda su un principio chiaramente ribadito anche dalla Corte di Cassazione (tra le tante, si segnala l’ordinanza n. 9776/2024), secondo cui:

“Ai fini dell’addebito della separazione, la condotta contraria ai doveri coniugali deve essere non solo provata, ma anche causativa della disgregazione del vincolo matrimoniale”.

In assenza di tale nesso causale, l’addebito non può essere pronunciato, anche se la condotta del coniuge risulti oggettivamente lesiva dei doveri coniugali, come quello di fedeltà sancito dall’art. 143 c.c.

La pronuncia del Tribunale di Ravenna ricorda che il diritto di famiglia richiede rigore nell’analisi dei fatti, equilibrio nella valutazione delle responsabilità e soprattutto attenzione a non trasformare l’istituto dell’addebito in un meccanismo compensatorio di tipo emotivo o morale. La giustizia familiare non è rivalsa, ma ricostruzione oggettiva dei presupposti che hanno condotto alla crisi coniugale.

Per chi affronta oggi una separazione, è essenziale rivolgersi a un professionista in grado di distinguere il piano giuridico da quello personale, con trasparenza, ascolto e competenza. Non esistono soluzioni automatiche, ma solo analisi approfondite del caso concreto, sempre nel rispetto della verità sostanziale dei rapporti umani.


dott.ssa Veronica De Zordo

 

Consulenza e assistenza in materia di separazioni, affidamento, mantenimento e diritto delle relazioni familiari.

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