DONAZIONI E FINE DELLA RELAZIONE: QUANDO NON SI PUÒ PARLARE DI INGRATITUDINE
- DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA

- 17 ott
- Tempo di lettura: 2 min

La fine di una relazione sentimentale non giustifica, di per sé, la revoca delle donazioni ricevute durante il rapporto.
Lo ha ribadito il Tribunale di Livorno con la sentenza n. 504 del 9 giugno 2025, in un caso in cui una donna aveva chiesto la restituzione di oltre 50mila euro versati al compagno nel corso di due anni, ritenendo che l’abbandono e la pubblicazione di foto con la nuova compagna integrassero gli estremi dell’ingratitudine.
Il giudice ha respinto questa tesi, affermando che la rottura del legame affettivo e la libertà di intraprendere una nuova relazione non costituiscono un’offesa tale da configurare una violazione dell’art. 801 c.c. Né si può imporre a chi riceve un atto di liberalità l’obbligo di ricambiare i sentimenti o di mantenere un comportamento conforme alle aspettative del donante.
La pubblicazione di immagini con un nuovo partner, dopo la cessazione della relazione, è una manifestazione della vita privata che non comporta di per sé un comportamento sprezzante o lesivo.
La decisione affronta anche la questione della validità formale delle donazioni.
Secondo l’art. 783 c.c., infatti, le donazioni di non modico valore devono essere formalizzate con atto pubblico.
In questo caso, la donna aveva contestato la nullità della donazione, sostenendo che i versamenti costituissero un’unica elargizione rilevante. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto che si trattava di trasferimenti discontinui e destinati anche ad altri beneficiari. Fa eccezione una somma specifica di circa 3mila euro, donata quando la donna si trovava in stato di necessità economica: in tal caso, la mancanza di forma solenne ha comportato la nullità della donazione e il relativo obbligo di restituzione.
La pronuncia ribadisce che l’autonomia affettiva e la libertà relazionale non possono essere limitate da vincoli economici o aspettative di restituzione. Le donazioni fatte per amore restano tali, salvo i casi in cui emergano comportamenti oggettivamente offensivi o vizi formali rilevanti.
Per approfondire, contattaci. Studio Legale Avv. Maria Bruschi – www.avvocatobruschi.it








Commenti