top of page

STORICA VITTORIA PER UN INTERNATO MILITARE ITALIANO: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

  • Immagine del redattore: STUDIO LEGALE BRUSCHI
    STUDIO LEGALE BRUSCHI
  • 19 feb
  • Tempo di lettura: 2 min


Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, con sentenza del 18 febbraio 2026, ha accolto la domanda risarcitoria promossa dallo Studio Legale dell’Avv. Maria Bruschi e del

l'Avv. Valentina Gatti in favore dell’erede di un Internato Militare Italiano (IMI), condannando la Repubblica Federale di Germania al pagamento della somma di € 77.108,00 oltre interessi legali, nonché alla rifusione integrale delle spese di lite . La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di crimini di guerra e contro l’umanità, riaffermando il principio secondo cui l’immunità dello Stato estero non opera in presenza di delicta imperii lesivi di diritti inviolabili della persona, come già affermato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 238/2014 e ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (tra cui Cass. n. 20442/2020 e n. 16136/2024). Il Tribunale ha riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che la deportazione, il lavoro forzato in condizioni disumane e la sistematica deprivazione della dignità personale subita dagli IMI integrino crimini contro l’umanità in violazione delle norme di ius cogens e della Convenzione di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra. È stata altresì rigettata l’eccezione di prescrizione, sul presupposto dell’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l’umanità, principio affermato in ambito internazionale (Convenzione ONU 1968, Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale) e riconosciuto dalla giurisprudenza interna. Il Giudice ha liquidato in via equitativa il danno non patrimoniale iure hereditatis, valorizzando la durata dell’internamento (592 giorni) e facendo riferimento ai criteri tabellari del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno alla persona, escludendo invece una autonoma liquidazione del danno patrimoniale per mancata retribuzione, in quanto assorbito nella più ampia lesione della dignità umana derivante dal lavoro coatto. La sentenza si coordina con l’art. 43 del D.L. 36/2022 (convertito in L. 79/2022), che ha istituito presso il MEF il Fondo per il ristoro delle vittime dei crimini del Terzo Reich, chiarendo che il giudizio di cognizione deve svolgersi nei confronti della Repubblica Federale di Germania, mentre l’esecuzione avverrà esclusivamente a valere sul Fondo statale. Si tratta di un ulteriore e significativo riconoscimento giudiziario del diritto alla memoria, alla dignità e alla tutela effettiva delle vittime dei crimini nazisti e dei loro eredi, in linea anche con la recente L. 3 gennaio 2025, n. 6, che ha istituito la Giornata degli Internati Militari Italiani. Per approfondire, contattaci – Studio Legale Avv. Maria Bruschi | www.avvocatobruschi.it | info@avvocatobruschi.it


 
 
 

Commenti


bottom of page