TRUFFA CRIPTO SU PIATTAFORMA JZMOR: COSA POSSONO FARE LE VITTIME
- DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA

- 8 ore fa
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Una nuova forma di truffa finanziaria si sta diffondendo con crescente intensità: quella condotta tramite piattaforme di trading fittizie come “JZmor”, che attraggono le vittime promettendo guadagni su criptoasset e azioni, per poi svanire nel nulla. L’inchiesta pubblicata da Il Sole 24 Ore il 30 agosto 2025 ha ricostruito un caso emblematico: investimenti apparentemente redditizi, veicolati tramite gruppi social (WhatsApp, Telegram), con il supporto di sedicenti esperti e il rilascio di false fatture per giustificare bonifici a soggetti terzi. La vittima, spinta a versare fino a 65.000 euro, ha ricevuto documenti fiscali per operazioni mai realmente avvenute: un evidente schema fraudolento.
Dal punto di vista giuridico, siamo di fronte a una truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 c.p., potenzialmente accompagnata da reati di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Poiché la piattaforma non risulta autorizzata da Consob e non ha sede nota in Italia, si configura anche la violazione del TUF (D.Lgs. 58/1998, artt. 18 e 166), in quanto esercizio abusivo di servizi di investimento.
I rimedi per le vittime sono complessi ma non impossibili:
Denuncia penale immediata alla Procura della Repubblica, allegando ogni documento utile (fatture, estratti conto, chat, email).
Segnalazione alla Consob e all’IVASS, se vi sono indizi di promozione di prodotti finanziari non autorizzati.
Azione civile di risarcimento danni contro eventuali soggetti identificabili (procacciatori, intermediari fittizi).
In alcuni casi, può essere attivata la procedura di chargeback tramite le banche o i circuiti di pagamento.
La competenza territoriale penale sarà individuata in base al luogo in cui si è perfezionato l’inganno o al domicilio della persona offesa (Cass. Pen., sez. II, sent. n. 28084/2020). Sul piano civile, si applica l’art. 20 c.p.c. e, in casi di contraffazione documentale, anche l’art. 19 c.p.c.
Fondamentale è muoversi tempestivamente, anche per evitare la prescrizione o la dissipazione dei fondi. Il coinvolgimento di professionisti esperti in cybercrime, diritto bancario e tutela del consumatore può rivelarsi decisivo per ricostruire la catena delle responsabilità e recuperare quanto perduto.
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