top of page

SOCI ILLA SPA: QUANDO L’INVESTIMENTO SI AZZERA E L’INFORMATIVA È CARENTE

  • Immagine del redattore: STUDIO LEGALE BRUSCHI
    STUDIO LEGALE BRUSCHI
  • 12 ott
  • Tempo di lettura: 2 min
Crisi Illa S.p.A. in attesa del concordato preventivo, azioni azzerate e tutela legale per investitori e azionisti

La vicenda di Illa Spa, storica società del settore casalinghi quotata su Euronext Growth Milan, rappresenta un caso emblematico di rischio per i piccoli investitori retail nei mercati a bassa capitalizzazione. Con il titolo sospeso dalle negoziazioni dal giugno 2024 e un concordato in attesa di voto tra il 17 settembre e il 27 ottobre 2025, i creditori potrebbero recuperare parte del proprio credito, ma gli azionisti resteranno verosimilmente all’asciutto.

Molti soci hanno investito nel titolo confidando nella ripresa industriale della società, spesso però senza essere adeguatamente informati sui concreti rischi connessi alla scarsa liquidità del titolo e alla sua volatilità. È proprio su questo punto che si apre uno spazio di tutela giuridica: l’intermediario finanziario ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informativa completa e personalizzata, in particolare quando si tratta di strumenti quotati su mercati non regolamentati, come l’Euronext Growth Milan (ex AIM), dove l’asimmetria informativa è fisiologicamente maggiore.

Ai sensi della normativa MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, il distributore è tenuto a verificare l’adeguatezza e l’appropriatezza dell’investimento, nonché a garantire una informativa attiva e comprensibile, sia ex ante che ex post. In caso contrario, si configura un inadempimento contrattuale che, secondo costante giurisprudenza (Cass. Civ., sez. I, n. 13907/2023), legittima l’investitore al risarcimento dei danni pari all’intero importo investito, laddove l’informazione corretta avrebbe evitato l’acquisto.

Nel caso di Illa Spa, alcuni soci si sono già rivolti ad associazioni di tutela e legali specializzati, ipotizzando la responsabilità degli intermediari per mancato rispetto degli obblighi informativi, soprattutto riguardo alla scarsa liquidità del titolo e all’elevata volatilità, elementi che rendono tali strumenti inadatti a un investitore non professionale.

Chi ha subito una perdita può:

  • Richiedere copia della documentazione contrattuale sottoscritta con la banca o l’intermediario;

  • Verificare il profilo MiFID attribuito;

  • Accertare l’assenza di adeguate informative;

  • Agire giudizialmente per ottenere il risarcimento del danno.

Per approfondire, contattaci: Studio Legale Avv. Maria Bruschi

 

 

Commenti


bottom of page