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SANDALI BIRKENSTOCK E DIRITTO D’AUTORE: UN CASO EMBLEMATICO PER IL DESIGN FUNZIONALE

  • Immagine del redattore: DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
    DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
  • 28 lug
  • Tempo di lettura: 2 min
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La decisione della Corte Federale di Giustizia tedesca (BGH) del 20 febbraio 2025, nota come "caso Birkenstock", ha riacceso il dibattito sulla tutela del design industriale attraverso il diritto d'autore, con particolare riferimento agli oggetti di uso quotidiano. Il caso verteva sulla protezione delle celebri calzature tedesche, per cui il BGH ha esaminato se tali sandali potessero essere considerati opere d'arte applicata ai sensi della legge tedesca sul diritto d'autore, riconoscendo loro tutela solo laddove fosse presente una sufficiente originalità artistica.

Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, della legge tedesca sul diritto d'autore, una "creazione intellettuale personale" deve possedere carattere individuale ed esprimere una libertà creativa, tale da riflettere la personalità dell'autore. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che l'effetto estetico di un design è rilevante solo se frutto di un processo creativo non dettato da esigenze tecniche. Dunque, quando un oggetto è stato realizzato esclusivamente in base a criteri funzionali, la protezione autorale deve essere esclusa.

In tale quadro, il BGH ha stabilito che l'onere della prova in caso di contestazione per violazione del diritto d'autore ricade sul ricorrente, il quale è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza della creazione, ma anche gli elementi artistici del design che giustifichino una protezione oltre la funzione d'uso. Ciò è particolarmente complesso nel settore dell'industrial design, dove la linea tra utilità e creatività è spesso sottile.

Questo orientamento è perfettamente coerente con la giurisprudenza dell'Unione Europea. Nella sentenza Cofemel(CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17), la Corte ha affermato che la nozione di "opera" nel diritto dell'Unione deve essere interpretata in modo uniforme e si fonda su due elementi cumulativi: l'originalità dell'oggetto e la sua riconoscibilità come creazione dell'autore. La successiva sentenza Brompton (C-833/18) ha ribadito che anche oggetti tecnici possono essere protetti se sono frutto di scelte libere e creative, escludendo la sola presenza di vincoli tecnici come criterio sufficiente alla negazione della tutela.

Anche in ambito nazionale si registra una progressiva apertura alla tutela del design come opera dell'ingegno. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 9 gennaio 2024, ha riconosciuto la proteggibilità del design della Ferrari 250 GTO, ritenendolo dotato di valore estetico tale da trascendere la mera funzione meccanica, e dunque degno di protezione come autentica espressione artistica dell'industrial design.

In prospettiva futura, è destinata ad assumere rilievo crescente la nuova Direttiva (UE) 2024/2823, approvata nel 2024 ed efficace dal 9 dicembre 2027, che abrogherà la precedente Direttiva 98/71/CE. Essa introduce un principio fondamentale: per la protezione del diritto d'autore di un disegno o modello non sarà più necessario dimostrare una distinzione tra arte "pura" e "applicata". Basterà che siano soddisfatte le condizioni generali previste dalla normativa sul diritto d'autore, favorendo così una maggiore uniformità interpretativa e un'estensione della tutela alle opere di design funzionale purché originali.

Il caso Birkenstock, letto alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali europee, segna un passaggio chiave nella riflessione sul confine tra funzionalità e creatività, ponendo l'accento sull'importanza della libertà artistica nella realizzazione di oggetti anche quotidiani. Per designer, imprese e professionisti legali, diventa sempre più cruciale comprendere questi criteri per garantire una tutela effettiva e strategica delle opere di design.

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