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L’ASSEGNO ALLA MOGLIE PUÒ ESSERE REVOCATO SE C’È UNA NUOVA RELAZIONE STABILE? LA CASSAZIONE DICE SÌ

  • Immagine del redattore: DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
    DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
  • 11 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min
Coppia seria in posa neutra, uomo e donna affiancati con espressione ferma e composta, su sfondo chiaro. Immagine simbolica di separazione o conflitto familiare.

Con l’ordinanza n. 14358 del 29 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche in caso di separazione – non solo di divorzio – l’assegno di mantenimento alla moglie può essere ridotto o revocato, se il marito dimostra che lei ha una relazione affettiva stabile con un altro partner, che le assicura sostegno morale e materiale.

Conta solo la convivenza?

No. Secondo la Corte, non è necessario convivere: basta dimostrare un progetto di vita comune, una relazione duratura e solidale che ricalchi il modello familiare, anche se i partner non abitano sotto lo stesso tetto.

Chi deve dimostrarlo?

Spetta al coniuge obbligato all’assegno – di solito il marito – provare che la ex moglie:

  • ha una relazione stabile con un nuovo compagno,

  • riceve sostegno economico o vive in una condizione simile a quella coniugale,

  • non ha più bisogno del contributo previsto dall’assegno.

E se la moglie ha redditi bassi rispetto al marito?

Anche se ci sono disparità reddituali, la presenza di un nuovo partner capace di contribuire può far venire meno la necessità dell’assegno. La Corte invita i giudici di merito a considerare tutti gli elementi: durata del matrimonio, età, capacità lavorativa e apporto familiare della nuova relazione.

Hai una nuova relazione e percepisci o versi un assegno? Ti trovi in fase di separazione e vuoi capire i tuoi diritti e doveri?

  • Valuta se esistono condizioni per una revisione dell’assegno;

  • Raccogli documentazione su eventuali nuovi legami affettivi e la loro stabilità;

  • Consulta un legale per una valutazione preventiva, specie in vista di un giudizio.

Per approfondire, contattaci

Studio Legale Avv. Maria Bruschi – www.avvocatobruschi.it – info@avvocatobruschi.it

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