DOLORE PER LA MORTE DEL PROPRIO ANIMALE: ORA È RISARCIBILE
- DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA

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Con una sentenza innovativa (n. 1256/2025), il Tribunale di Brescia ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza causata dalla morte di un animale d’affezione, in questo caso un cane ucciso dall’aggressione di un altro cane.
La decisione si fonda sull’art. 2052 del Codice civile, che stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale che ha causato il danno. Ma la vera novità è l’apertura verso il riconoscimento del legame affettivo tra persona e animale come bene giuridicamente tutelabile.
La Cassazione, finora, ha negato questo tipo di risarcimento, ritenendo che la perdita dell’animale non leda un diritto costituzionalmente garantito. Ma il Tribunale di Brescia, seguendo un orientamento già emerso in altre sentenze di merito (La Spezia, Novara, Venezia, Prato), ha ritenuto che la relazione con l’animale d’affezione sia parte della sfera relazionale e affettiva della persona, tutelata dall’art. 2 della Costituzione.
Attenzione: il giudice sottolinea che non si tratta di un “danno automatico” (danno in re ipsa), ma deve essere provato nel caso concreto, in base alla convivenza e al legame affettivo con l’animale.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha stabilito un risarcimento equitativo:
1.500 euro a ciascun familiare convivente;
1.800 euro alla persona presente al momento dell’aggressione;
800 euro a un familiare per cui non è stata provata la convivenza.
È stato inoltre riconosciuto anche il danno patrimoniale, legato al valore economico dell’animale e alle spese sostenute per il trattamento finale dell’animale deceduto, come previsto dalla normativa vigente.
Questa pronuncia segna un passo avanti nella tutela giuridica del rapporto uomo-animale, offrendo strumenti concreti per chi subisce una perdita affettiva reale.
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Studio Legale Avv. Maria Bruschi








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