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VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E RISARCIMENTO DEL DANNO

In questi giorni il Tribunale di Palermo si è espresso con la sentenza 912/2021 in merito a una situazione in cui i ricorrenti affermavano che la loro privacy e la loro riservatezza erano state violate a seguito dell’installazione di tre telecamere su una via pubblica, le quali, così disposte, riprendevano l’ingresso della strada che portava da tale via pubblica alla loro abitazione.

Chiaramente tale situazione è stata interpretata come presentato dai ricorrenti ovvero come una violazione, tuttavia, il Tribunale di Palermo si è espresso facendo un’osservazione sugli interessi della resistente e quindi (articolo 24, comma 1, lettera g), del Codice), “si deve valutare l'ipotesi in cui le riprese siano effettuate nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”.

Infatti il giudice ha rilevato che, ai sensi dell’art. 6 L. 125/2008 possono essere adottate “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”, ma tali disposizioni spettano solo ai Sindaci ed ai Comuni. Conformemente a quanto affermato dal Garante infatti viene ammesso l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo da parte dell’Autorità pubblica. Pertanto installare le telecamere per finalità di sicurezza su aree di pubblico transito, per i privati, non è possibile nemmeno applicando il criterio del bilanciamento di interessi.

Nel caso di specie quindi il giudice ha riconosciuto la sussistenza dell'illecito trattamento ad opera del privato e la lesione del diritto alla riservatezza dei ricorrenti ma non ha comunque riconosciuto il risarcimento. Infatti è stato affermato che tale diritto non fosse suscettibile di risarcimento.

Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.” (Cass. Sezioni Unite 26972/2008).

Riassumendo, i ricorrenti hanno subito si una lesione del diritto alla riservatezza ma piuttosto lieve e quindi l’illecito privacy non comportava per gli interessati l’automatico diritto al risarcimento del danno.


Studio Legale MB

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 12 luglio 2021







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