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INSTALLARE PANNELLI FOTOVOLTAICI IN CONDOMINIO: SERVE DAVVERO IL PERMESSO DELL’ASSEMBLEA?

  • Immagine del redattore: STUDIO LEGALE BRUSCHI
    STUDIO LEGALE BRUSCHI
  • 3 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

L’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti condominiali rappresenta uno dei temi più attuali nel diritto immobiliare, soprattutto alla luce della crescente attenzione verso l’energia da fonti rinnovabili. Una recente pronuncia del Tribunale di Teramo (sentenza n. 1436/2025) ha chiarito i limiti e i diritti dei singoli condomini in relazione all’utilizzo delle parti comuni per la produzione di energia solare. Il giudice ha ribadito che, ai sensi dell’art. 1122-bis c.c., il singolo condomino può installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare o su altre superfici comuni idonee, purché l’intervento non comprometta la stabilità dell’edificio, non alteri la destinazione della parte comune e non impedisca agli altri condomini di farne analogo utilizzo. In tali casi non è necessario ottenere una preventiva autorizzazione dell’assemblea: è sufficiente una comunicazione all’amministratore, che informerà gli altri condomini. L’assemblea può intervenire esclusivamente per disciplinare modalità alternative di esecuzione o per garantire un uso equilibrato delle superfici comuni. Il principio trova fondamento anche nell’art. 1102 c.c., secondo cui ogni partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. Nel caso esaminato dal tribunale, la delibera condominiale non aveva revocato alcuna autorizzazione, ma si limitava a regolare l’utilizzo futuro del tetto, incaricando un tecnico di suddividere gli spazi disponibili tra i condomini interessati. Di conseguenza, l’impugnazione proposta dal condomino è stata dichiarata infondata per assenza di un concreto pregiudizio. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’interesse ad impugnare una delibera assembleare sussiste solo quando vi sia una reale lesione dei diritti del singolo.

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