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VALIDITÀ DELL’ATTO NOTIFICATO DA EQUITALIA SpA – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.

Diverse Commissioni Tributarie si sono recentemente occupate di ricorsi riguardanti la regolarità di atti notificati dall’ente incaricato alla riscossione dei tributi; in particolare sono stati contestati due aspetti: la sottoscrizione del documento e la sua estensione.


In merito a quest’ultimo, sia la Commissione Provinciale di Treviso, con la sentenza n. 93/01/2018, sia la Commissione Regionale della Liguria, con sentenza n. 1745/2017, sono concordi nell’affermare il concetto secondo il quale l’atto notificato in via telematica, quindi via pec, deve necessariamente essere un file la cui denominazione termina con “.p7m”, e non semplicemente “.pdf”, poiché solo la prima dicitura rende l’atto integro, non modificabile, e ne identifica l’autore. Si noti bene, pertanto, che la validità stessa della notifica passa in secondo piano, essendo l’atto senza estensione “.p7m” inesistente giuridicamente sin dalla sua formazione.


Ai fini della validità dell’atto, inoltre, ha ribadito sempre la Commissione Provinciale di Treviso, con sentenza n. 93/01/2018, è fondamentale la sottoscrizione dello stesso, con firma digitale se notificato via pec, con firma autografa se notificato a mezzo posta. Unicamente tale apposizione, infatti, consente di ricollegare l’atto alla volontà della pubblica amministrazione che lo ha emesso e, sul punto, la predetta sentenza della Commissione Regionale della Liguria, ha ribadito che soltanto l’indicazione “.p7m” permette l’apposizione della firma digitale.


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Studio Legale Bruschi


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