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TUTELE IN EPOCA POST COVID19 E NUOVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La pandemia da SARS-CoV-2 ha provocato uno stravolgimento non solo nelle vite ma anche nel traffico giuridico e nelle consuete modalità di svolgimento dei rapporti contrattuali fra i soggetti, che ha imposto al legislatore di intervenire tempestivamente.


Vediamo cosa è cambiato nell’ambito delle obbligazioni e della responsabilità da inadempimento.


Il noto decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13), porta due importanti novità: l’esclusione della responsabilità del debitore e una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria.


In particolare, all’art. 3, co. 6-bis del citato decreto (introdotto con l’art. 91 co. 1, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) si legge che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.


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Tuttavia, per meglio comprendere la reale portata della previsione normativa, si osservi una recente applicazione giurisprudenziale datane dal Tribunale di Roma con sentenza del 29 maggio 2020.


Nella specie, nelle more di un contratto di affitto di ramo d’azienda, l’affittuaria, obbligata al pagamento dei canoni mensili, conveniva in giudizio la proprietaria dei locali commerciali, la quale aveva concesso la sospensione della fatturazione del periodo maggio, giugno, luglio 2020, al solo mese di maggio.


La ricorrente lamentava che il comportamento della resistente doveva considerarsi contrario alla buona fede oggettiva e ai doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., anche alla luce di altri interventi normativi destinati a settori specifici, quali la moratoria sui prestiti, la sospensione dei termini processuali e delle garanzie bancarie, che avrebbero giustificato a pieno titolo una più generale sospensione dei termini di pagamento.


Inoltre, osservava la ricorrente, le misure governative, che avevano colpito in maniera forte gli esercenti commerciali, avevano di fatto frustrato le finalità proprie e normali del contratto in essere, rendendo parzialmente impossibile l’utilizzazione della prestazione da parte del debitore.


Per diversi mesi del 2020 infatti, l’affittuaria non aveva potuto utilizzare i locali commerciali a fini produttivi e ciononostante era stata chiamata a pagare più di € 10.000 mensili, una prestazione che veniva considerata eccessivamente onerosa.


La società chiedeva pertanto una sospensione di sei mesi dei termini di pagamento dei canoni d’affitto in ragione dell’impossibilità di godere non solo dei locali aziendali ma anche di tutto il complesso dei beni di cui al contratto.


Il giudice capitolino rigettava le istanze attoree, così argomentando.


In primis, in riferimento alla normativa emergenziale “non vi è alcuna norma di carattere generale che preveda una sospensione dell’obbligo di corrispondere i canoni di locazione. L’assenza, da un lato, di una norma generale che detti una disciplina per tutti i rapporti di durata e la presenza, dall’altro di una miriade di regole speciali … (sospensione dei termini di versamento di alcune imposte; proroga dei termini di pagamento delle rate di mutuo e dei finanziamenti; sospensione dei termini processuali) impone di prendere atto che il legislatore ha inteso, in relazione a talune, pur numerose, fattispecie, assumere iniziative di agevolazione ma nulla ha voluto disporre in ordine al quantum e al quando del pagamento dei canoni di locazione commerciale o di affitto di azienda”.


Il giudice quindi afferma che, non esistendo alcuna norma ad hoc nella disciplina emergenziale di sospensione dell’obbligo di pagamento di canoni di affitto di azienda, tale sospensione non possa essere concessa.


Viene parimenti rifiutata la ricostruzione attorea sia in termini di violazione, da parte della resistente, dei canoni di buona fede oggettiva – che non possono mai incidere sul contenuto negoziale e delle obbligazioni principali – sia in termini di eccessiva onerosità, rimedio incompatibile con la conservazione del contratto.


Tuttavia, il giudice ritiene di accogliere la sola doglianza in punto di impossibilità dell’utilizzazione della prestazione.


Primariamente constata che, alla luce del contenuto contrattuale, che attribuiva all’affittuaria il diritto di occupare i locali commerciali e di esercitarvi l’attività di vendita al dettaglio di articoli di pelletteria, attesa la pacifica sospensione governativa sul territorio nazionale dalla data dell’11 marzo 2020 e sino al 18 maggio 2020 dell’attività di commercio al dettaglio di beni diversi dai generi alimentari, “il bene locato non abbia potuto in quel periodo essere utilizzato per l’uso pattuito”.


Inoltre, il giudice compie un’attività interpretativa della norma, affermando che “l’articolo 91, comma 1, del decreto c.d. Cura Italia del 17 marzo 2020 nel prevedere una «esclusione della responsabilità del debitore» incide sull’obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio tardivo o mancato adempimento ma senza liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l’estinzione dell’obbligazione”.


Si ritiene peraltro che nella fattispecie ricorra l’impossibilità parziale e temporanea di adempiere, che non legittima un’estinzione totale e definitiva dell’obbligo di corrispondere i canoni mensili.


L’analisi delle circostanze fattuali infatti, denota che da un lato, la prestazione della resistente è divenuta impossibile solo parzialmente, in quanto, pur nell’impossibilità di concedere all’affittuario, nei locali aziendali, l’esercizio del diritto a svolgere attività di vendita al dettaglio purtuttavia, essa sia rimasta “possibile, ricevibile ed utilizzata” quanto al diritto di uso dei locali, alla fruizione del negozio quale magazzino e deposito merci.


Inoltre, l’impossibilità della prestazione della resistente è stata solo temporanea, in quanto l’inutilizzabile del ramo d’azienda è stata limitata nel tempo e venuta meno dal 18 maggio 2020.


In conclusione, il giudice, nega che si possa parlare di un totale e definitivo venir meno dell’obbligo di pagamento, come richiesto dall’affittuaria, pur tenuto conto delle conseguenze del lockdown nazionale.


Il giudice ha tuttavia ritenuto di accordare una riduzione del 70% del canone di affitto, che deve essere limitata al solo periodo in cui la prestazione della resistente permanga impossibile. Tale riduzione viene calcolata sulla base dei già citati elementi fattuali e in ogni caso esclusa la sussistenza di colpa in capo alle parti.


Si può quindi affermare che, alla luce della sopra esaminata statuizione, l’art. 3 co. 6-bis del D.L. n. 6/2020 non ha inteso in alcun modo escludere automaticamente la responsabilità del debitore derivante da inadempimento, ma che la sua applicazione richieda una valutazione caso per caso del giudice di merito in ordine alle specifiche circostanze di fatto.


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La seconda misura di interesse riguarda l’introduzione della mediazione obbligatoria per tutte le controversie da inadempimento contrattuale imputabile al rispetto delle misure di contrasto al Coronavirus.


A fronte delle stime di un aumento di circa il 25% del contenzioso giudiziale, come conseguenza diretta dei provvedimenti presi dal Governo, il ricorso alle ADR rappresenta infatti un indispensabile strumento deflattivo.


Il legislatore ha quindi deciso di introdurre, in via preventiva, con D.L. 28/2020 il comma 6-ter al già sopra citato art. 3 del D.L. 6/2020 con cui si dispone che “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda”.


Atteso l’esplicito richiamo al comma 6-bis pertanto, il legislatore ha ampliato l’elenco delle materie soggette al tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità, estendendola anche a tutte quelle controversie riguardanti inadempimenti dovuti all’emergenza sanitaria.


Lo strumento offre una certa garanzia alle parti, sia per la possibilità di evitare il ricorso all’autorità giudiziale e di affidarsi alla figura del mediatore, sia per la possibilità di svolgere gli incontri in via telematica.


La c.d. mediazione telematica infatti, già prevista dall’art. 3 co. 4 del D.Lgs. 28/2010, viene oggi potenziata, con ciò garantendo un alleggerimento per le parti sia in termini di spesa che di tempi e incombenze pratiche.


L’art. 83 al comma 20-bis del D.L. 18/2020 (convertito in L. 27/2020), prevedeva infatti fino al 31 luglio la possibilità, previo consenso delle parti, di svolgere la mediazione con sistemi di videoconferenza e questa opportunità, anche su indicazioni del CNF, viene oggi permessa ed estesa anche al periodo successivo.

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Vista la portata innovativa delle sopra citate disposizioni, che richiedono sempre un’attenta lettura ed interpretazione, non resta che attendere la loro effettiva applicazione, anche giurisprudenziale, per verificarne gli effetti pratici e sul lungo periodo.


L’emergenza sanitaria ha infatti comportato cambiamenti che impongono de iure condendo un ripensamento degli istituti giuridici e delle modalità di composizione delle controversie.


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Studio Legale MB

Dott.ssa Eleonora Sartor


Vittorio Veneto, 22 marzo 2021



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