Il decreto sostegni ter introduce un reato ad hoc, pensato appositamente per punire tutte le attestazioni mendaci rese dai tecnici sui progetti sottoposti al fine di ottenere il Superbonus. La Cassazione ha spiegato che si tratta di una specifica fattispecie di falso ideologico dichiarativo, punito con una pena pecuniaria e la reclusione.
Nello specifico il tecnico abilitato che, al fine di far rientrare un progetto in quelli che potevano beneficiare del Superbonus, ha dolosamente mentito o omesso informazioni rilevanti, viene punito con la reclusione da due a cinque anni e una multa che va dai 50mila e arriva ai 100mila euro. Nel caso in cui, invece, non venga riscontrato dolo ma mera colpa, la sanzione amministrativa scende da 2 a 15mila euro per ciascuna attestazione falsa. Per contrastare le frodi nate con le sovvenzioni pubbliche, il decreto sostegni ter è andato a modificare l’art. 119 del decreto legge 34/2020 relativo ai bonus edilizi.
Un caso emblematico è stato recentemente affrontato dalla Corte Costituzionale, che ha previsto la condanna del tecnico incaricato dell’asseverazione che rende un falso giuramento al cancelliere rispetto alla sua perizia, nella quale garantisce che l’immobile verificato non ha subito interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio di concessione edilizia. Per La Corte il reato previsto in capo ai tecnici mendaci specchia l’impostazione secondo la quale il falso dichiarativo scatta anche con riferimento agli atti dispositivi che contengono una dichiarazione di volontà dell’autore.
Nella relazione della Cassazione, infatti, è specificato che l’agire in tal senso «denota una chiara volontà di anticipazione della tutela ed è espressiva di un’opzione di rigore», così come avviene per il reato di falso disciplinato all’articolo 236 bis della legge fallimentare. La norma appena citata in realtà va a punire le relazioni mendaci rese durante le procedure concorsuale, ed è probabile che il legislatore abbia preso ispirazione dalle sanzioni previste nei casi di crisi d’impresa per combattere la sua guerra contro le frodi Superbonus.
Non va dimenticato che il tecnico abilitato deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, utile a coprire eventuali danni derivanti dall’attività svolta, il cui massimale deve essere allineato all’importo complessivamente previsto per i lavori in programma.
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Dott.ssa Margherita Susanna
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