SUPERBONUS 110%: È VALIDO IL SAL DEL 30% ANCHE CON MATERIALI SOLO CONSEGNATI, SE DOCUMENTABILI
- DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
- 28 lug
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Con la sentenza n. 18/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti ha chiarito un aspetto fondamentale nell’applicazione del Superbonus 110% e dell’Ecobonus: il raggiungimento della soglia del 30% dello stato di avanzamento lavori (SAL) al 30 settembre 2022 può essere considerato valido anche se, a quella data, alcuni materiali risultavano solo consegnati in cantiere e non ancora installati, purché documentabili come destinati all’intervento agevolato.
Il caso nasce dal rigetto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un’istanza di autotutela presentata da una società esecutrice di interventi edilizi, in quanto l’Ufficio riteneva non soddisfatta la condizione prevista dall’art. 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020, necessaria per continuare a beneficiare della detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2023. Secondo l’Amministrazione, alla data indicata non era stato eseguito almeno il 30% dei lavori. Tuttavia, la documentazione prodotta in giudizio ha permesso di dimostrare il contrario: computi metrici, SAL, dichiarazioni del Direttore dei Lavori e prove fotografiche attestavano che una parte rilevante dei materiali era già presente in cantiere, pronta per essere installata.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando sia l’art. 180 del D.P.R. 207/2010, che consente la contabilizzazione delle forniture a piè d’opera, sia la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, che ha ribadito l’importanza del rispetto sostanziale del requisito del 30%. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che, in presenza di interventi integrati (Ecobonus e Sismabonus), il SAL deve essere valutato complessivamente, e non per compartimenti stagni.
La decisione sottolinea un principio importante: in ambito di bonus edilizi, il rispetto dei requisiti non può essere valutato con rigidità formale, ma deve tener conto della concreta esecuzione dei lavori e della documentazione effettivamente disponibile. È un’affermazione chiara del principio di buona fede e collaborazione tra contribuente e amministrazione, già sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10) e dai principi costituzionali di correttezza amministrativa e capacità contributiva (artt. 97 e 53 Cost.).
Questa sentenza rappresenta un precedente importante per cittadini, imprese e tecnici coinvolti nei bonus edilizi, offrendo un’interpretazione più aderente alla realtà operativa dei cantieri e più tutelante per chi ha agito nel rispetto delle regole. In un contesto normativo in continua evoluzione, è fondamentale predisporre una documentazione tecnica e amministrativa completa, accurata e coerente, in grado di superare eventuali controlli.
Avv. Maria Bruschi – www.avvocatobruschi.it – info@avvocatobruschi.it
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