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SICUREZZA SUL LAVORO: IL DATORE È RESPONSABILE IN MATERIA DI SICUREZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La ratio dell'articolo 2126 del Codice civile, il quale recita La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, è garantire al lavoratore gli stessi diritti che avrebbe avuto se il rapporto fosse stato validamente instaurato, incluse le tutele antinfortunistiche.

La vicenda vede coinvolti un addetto ai rifiuti, come attore, e il Comune di Napoli, come controparte. Tale addetto lamentava la violazione, da parte del Comune di Napoli, dell'obbligo di provvedere alla manutenzione e al lavaggio del vestiario fornitogli, in particolare tute con barre catarifrangenti.

La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, rigettava le pretese del lavoratore sostenendo che il Comune di Napoli non fosse qualificabile come datore di lavoro di fatto e, quand'anche lo si fosse ritenuto tale, sarebbe stato responsabile solo per eventuali crediti retributivi e contributivi, in base all'articolo 2126 del Codice civile. Sotto diverso profilo, per la corte territoriale le tute con strisce luminose fornite agli addetti alla raccolta rifiuti non sono qualificabili come Dpi (dispositivi di protezione individuale).

La Corte di cassazione, il Comune di Napoli deve ritenersi datore di lavoro di fatto in quanto il Consorzio di Bacino Napoli 5 non è mai stato costituito e l'ente è stato gestito, sin dall'origine e sia pure in via di mero fatto, come un ramo dell'amministrazione del Comune, con gestione diretta dei rapporti di lavoro da parte del Comune (o dell'assessore preposto), che ne organizzava la prestazioni lavorative, corrispondeva le retribuzioni e forniva indumenti di lavoro e Dpi.

Per la Cassazione l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale si pone in contrasto con la ratio stessa dell'articolo 2126 del Codice civile, che è quella di garantire al lavoratore gli stessi che egli avrebbe avuto se il rapporto fosse stato validamente instaurato. In particolare, per la Corte di legittimità l'obbligo di apprestare ogni tutela antinfortunistica per il lavoratore sussiste anche in capo al datore di lavoro di fatto ed indipendentemente dalla conclusione di un valido contratto. Tale principio è ricavabile dall'articolo 2087 del Codice civile e dagli articoli 2, lettera b), e 299 del Dlgs 81/2008, con la conseguenza che chi di fatto esercita i poteri decisionali e di spesa e ha la responsabilità dell'organizzazione del lavoro deve predisporre ogni presidio atto a tutelare salute e sicurezza dei relativi addetti.


Per lo Studio Legale Avv. Maria Bruschi,

Dott.ssa Margherita Susanna



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