SEPARAZIONE: IL GENITORE CHE OSTACOLA IL RAPPORTO CON L'ALTRO PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La separazione di una coppia non pone fine al ruolo genitoriale. Anche quando il rapporto tra i coniugi termina, entrambi continuano ad avere il diritto e il dovere di partecipare alla crescita dei figli, mantenendo un rapporto stabile, equilibrato e continuativo con loro.
Purtroppo, non sempre questo principio viene rispettato. In alcune situazioni uno dei genitori assume comportamenti che ostacolano sistematicamente gli incontri tra il figlio e l'altro genitore, compromettendo progressivamente il rapporto familiare.
Su questo tema si è pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che tali condotte possono integrare un vero e proprio illecito endofamiliare, con conseguente diritto al risarcimento del danno. Una successiva decisione della Corte d'Appello di Roma ha quantificato il risarcimento in oltre 156.000 euro nei confronti del padre che, per anni, era stato privato della possibilità di vivere il rapporto con il figlio.
IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITÀ
Il nostro ordinamento tutela il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori anche dopo la separazione o il divorzio.
Il principio della bigenitorialità, sancito dagli artt. 315-bis e 337-ter del Codice Civile, impone che ciascun genitore possa partecipare alla crescita, all'educazione e alla formazione del figlio, salvo situazioni eccezionali che rendano necessario limitare tale diritto nell'interesse del minore.
Non si tratta di un diritto esclusivamente dei genitori, ma soprattutto di una tutela riconosciuta al figlio.
IL CASO ESAMINATO DAI GIUDICI
La vicenda riguardava una lunga e complessa controversia familiare iniziata dopo la separazione dei coniugi.
Nonostante numerosi provvedimenti giudiziari che riconoscevano il diritto del padre a frequentare il figlio, tali decisioni non erano state concretamente attuate.
Nel corso degli anni il rapporto padre-figlio si era progressivamente interrotto, fino a ridursi a pochissimi incontri.
Secondo i giudici, il comportamento costantemente ostruzionistico della madre aveva impedito il regolare esercizio della genitorialità, provocando un grave danno sia al padre sia al minore.
COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE
Con l'ordinanza n. 29690/2024, la Corte di Cassazione ha precisato un principio molto importante.
I giudici hanno chiarito che non è necessario fare riferimento alla controversa teoria della cosiddetta "alienazione parentale".
Ciò che rileva è l'accertamento di comportamenti concreti attraverso i quali un genitore impedisce all'altro di esercitare il proprio ruolo educativo e affettivo.
Quando tali condotte risultano provate, possono essere sanzionate anche attraverso gli strumenti previsti dall'art. 709-ter del Codice di Procedura Civile, che consente al giudice di adottare provvedimenti risarcitori nei confronti del genitore inadempiente.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso concreto, la Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio, ha riconosciuto un risarcimento superiore a 156.000 euro, ritenendo che il comportamento ostativo avesse determinato un danno particolarmente grave.
La decisione sottolinea che il pregiudizio non riguarda soltanto il genitore escluso, ma coinvolge anche il figlio, privato della possibilità di sviluppare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Il danno, in questi casi, non è soltanto economico, ma incide profondamente sulla sfera affettiva e relazionale della famiglia.
L'IMPORTANZA DEL RISPETTO DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Le decisioni relative all'affidamento e alle modalità di frequentazione non rappresentano semplici indicazioni.
Si tratta di provvedimenti giudiziari che devono essere rispettati da entrambi i genitori.
L'inosservanza sistematica può comportare:
modifiche dell'affidamento;
sanzioni economiche;
risarcimento dei danni;
ulteriori provvedimenti adottati nell'interesse del minore.
Ogni situazione viene naturalmente valutata caso per caso, tenendo conto delle concrete esigenze del figlio.





Commenti