ASSEGNO DIVORZILE: QUANDO L'EX CONIUGE HA DIRITTO AL 40% DEL TFR? IL TRIBUNALE DI PALERMO CHIARISCE LE CONDIZIONI

Il divorzio pone fine al matrimonio, ma non sempre interrompe tutti i rapporti economici tra gli ex coniugi. La legge, infatti, prevede alcune forme di tutela patrimoniale che continuano a operare anche dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, soprattutto quando uno dei coniugi beneficia dell'assegno divorzile.
Tra queste rientra il diritto a una quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dall'ex coniuge lavoratore. Si tratta di un istituto spesso poco conosciuto, ma di grande rilevanza pratica, disciplinato dall'art. 12-bis della Legge n. 898/1970 (Legge sul divorzio).
Una recente sentenza del Tribunale di Palermo (n. 2411/2026) ha chiarito quando questo diritto sorge e quali condizioni devono essere presenti affinché l'ex coniuge possa ottenere fino al 40% del TFR maturato durante gli anni di matrimonio.
COSA PREVEDE L'ART. 12-BIS DELLA LEGGE SUL DIVORZIO
L'art. 12-bis della Legge n. 898/1970 riconosce all'ex coniuge il diritto a una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'altro coniuge.
Il diritto spetta, però, solo in presenza di specifici requisiti.
L'ex coniuge deve:
essere titolare di un assegno divorzile;
non aver contratto un nuovo matrimonio;
chiedere esclusivamente la quota di TFR maturata negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La percentuale prevista dalla legge è pari al 40% della quota di TFR riferibile al periodo di convivenza matrimoniale.
IL CASO ESAMINATO DAL TRIBUNALE DI PALERMO
La controversia riguardava una coppia divorziata da diversi anni.
All'ex moglie era stato riconosciuto un assegno divorzile mensile.
Successivamente, alla cessazione del rapporto di lavoro dell'ex marito, quest'ultimo aveva maturato un consistente trattamento di fine rapporto.
L'ex coniuge ha quindi chiesto il riconoscimento della quota prevista dall'art. 12-bis della Legge sul divorzio.
Il Tribunale di Palermo ha accolto integralmente la domanda, riconoscendo alla ricorrente oltre 32.000 euro, corrispondenti al 40% della quota di TFR maturata durante il periodo di matrimonio.
QUANDO NASCE IL DIRITTO AL TFR
Uno degli aspetti più importanti affrontati dalla sentenza riguarda il momento in cui devono essere verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Il Tribunale, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha precisato che la verifica deve essere effettuata alla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge.
È proprio in quel momento che nasce il diritto alla quota di TFR.
Se, successivamente, intervengono modifiche – come la revoca dell'assegno divorzile – esse non incidono sul diritto già maturato, che resta definitivamente acquisito.
COME SI CALCOLA LA QUOTA SPETTANTE
La quota non viene calcolata sull'intero TFR.
Occorre prima individuare il periodo in cui:
il matrimonio era ancora in essere;
il rapporto di lavoro era contemporaneamente in corso.
Solo sulla parte di trattamento maturata durante tale periodo viene applicata la percentuale del 40%.
Questo criterio garantisce una ripartizione proporzionata e coerente con la finalità solidaristica dell'istituto.
COSA SUCCEDE SE L'ASSEGNO DIVORZILE VIENE REVOCATO
La sentenza affronta anche un dubbio molto frequente.
Può accadere che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge, il giudice disponga la modifica o la revoca dell'assegno divorzile.
Secondo il Tribunale, tale circostanza non elimina il diritto alla quota di TFR già maturata, poiché il requisito dell'assegno deve essere verificato esclusivamente nel momento in cui il trattamento di fine rapporto diventa esigibile.
Le eventuali modifiche successive producono effetti solo per il futuro.





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