SEI UN FUMATORE? ATTENTO A QUESTA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
- DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
- 4 giorni fa
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Con l’ordinanza n. 13844/2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato con rigore il tema del risarcimento dei danni derivanti dal fumo attivo, ribadendo il principio secondo cui la produzione e commercializzazione di sigarette rientra tra le attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c. e non può essere considerata esente da responsabilità in assenza di un’adeguata informazione al consumatore.
Nel caso specifico, gli eredi di una donna deceduta per carcinoma polmonare, contratta dopo un utilizzo costante di sigarette per trent’anni, avevano citato in giudizio la British American Tobacco Italia S.p.A. per mancata informazione sui rischi cancerogeni del prodotto. Dopo una prima vittoria in Tribunale, la Corte d’Appello aveva rovesciato la decisione, ritenendo che la vittima avesse consapevolmente scelto di esporsi al rischio, interrompendo il nesso causale tra condotta del produttore e danno subito.
La Suprema Corte ha però cassato la sentenza, ritenendo che la valutazione della Corte territoriale non abbia considerato correttamente i principi in materia di causalità materiale e giuridica. La Cassazione ha osservato che la consapevolezza della vittima, al momento dell’inizio del consumo (1965), non poteva essere ritenuta specifica e informata, considerato che le prime reali campagne di informazione pubblica e le restrizioni normative sul fumo sono arrivate solo dopo il 1990 (L. n. 428/1990, D.lgs. n. 184/2003). Prima di allora, la correlazione diretta tra fumo e cancro non era né nota né divulgata sistematicamente.
Inoltre, secondo la Corte, l’onere probatorio ricade sul produttore di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, come imposto dall’art. 2050 c.c. La condotta del consumatore può essere considerata causa sopravvenuta solo se colposa in modo oggettivo, cioè frutto di una scelta libera e consapevole, non semplicemente generica. La responsabilità, dunque, non può essere automaticamente esclusa in base al mero fatto che il fumatore abbia deciso di fumare, specie in presenza di una asimmetria informativa marcata e non colmata con misure idonee.
Interessante anche il richiamo al dovere generale di solidarietà ex art. 2 Cost., che impone agli operatori economici di non limitarsi all’adempimento formale delle leggi, ma di adottare comportamenti improntati a ragionevole cautela e tutela dell’altrui salute. Ne deriva che solo l’informazione piena, trasparente e tempestiva può escludere o attenuare la responsabilità.
Si tratta di una pronuncia destinata a incidere profondamente sulle future controversie in materia di responsabilità civile da prodotto, con particolare riferimento a quelli che, pur leciti, sono intrinsecamente dannosi. Il principio di “reificazione della pericolosità” evidenzia infatti che, anche se il danno si manifesta nella fase del consumo, la responsabilità permane in capo al produttore qualora il bene immesso sul mercato sia idoneo, per sua natura, a provocare gravi danni alla salute.
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