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SANZIONI CONSOB AI SINDACI DELLE SOCIETA’ QUOTATE PER OMESSO CONTROLLO

Con la Sentenza n. 5357/2018, depositata il 7 marzo 2018, la Corte di Cassazione, sezione seconda civile si è pronunciata ancora una volta sulla figura dei sindaci delle società.


Il caso in esame nasce da una delibera Consob notificata ad un soggetto, quale componente del collegio sindacale di una società, per Euro 400.000,00. Gli illeciti amministrativi contestati si fondavano sulla omessa o carente vigilanza in relazione ad attività poste in essere con varie parti. Ovviamente, il soggetto colpito dalla considerevole sanzione aveva proposto Appello, sottolineando “l’adempimento solo parziale ad opera degli amministratori, degli obblighi informativi a loro carico, con conseguente inesigibilità di adeguato controllo da parte dei sindaci” e il ruolo di società esterne svolto nelle operazioni oggetto di sanzione.


La Corte d’Appello ha respinto le richieste del ricorrente che, per tale ragione, ha adito la Corte di Cassazione sulla base di nove motivi. I Giudici della Cassazione hanno ribadito alcuni importanti fondamenti a riguardo:

- “le sanzioni irrogate si fondano sull’omesso o inadeguato esercizio dell’attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate e prescindono dall’esistenza del danno, che non costituisce un elemento costitutivo dell’illecito contestato”;

- “i poteri del collegio sindacale in relazione alle società quotate non si attuano soltanto sulla base delle informazioni che gli amministratori sono tenuti a fornire, ma anche attraverso l’esercizio dei propri – ampi – poteri di indagine”;

- “gravano sui sindaci gli obblighi di vigilanza (anche in funzione di salvaguardia degli interessi degli azionisti dagli atti di abuso gestionali) e di legale denuncia immediata alla Consob”.


Per le ragioni ora riportate, la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese per importo superiore a 10.000,00 Euro, confermando la sanzione della Consob.



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Studio Legale Bruschi


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