top of page
  • Immagine del redattoreStudio Legale Bruschi

RICONOSCIUTO IL RISARCIMENTO AL CONTRIBUENTE PER ERRORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La vicenda riguardava un contribuente che, recatosi presso la propria Banca di fiducia, si vedeva negare l’apertura di un credito in quanto veniva reso edotto dell’esistenza di una trascrizione di pignoramento immobiliare a suo carico. Egli, dopo aver chiesto gli opportuni chiarimenti alla Conservatoria, apprendeva che tale trascrizione era nulla poiché basata su un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo.

A questo punto ne chiedeva la cancellazione con efficacia retroattiva ed in via giudiziale, proponeva domanda per il risarcimento dei danni, in quanto vista la sua occupazione di imprenditore aveva subito un danno patrimoniale, ma anche non patrimoniale all’immagine della sua attività.


Solo in seguito al giudizio di Appello, i Giudici riconoscevano la responsabilità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima proponeva ricorso per Cassazione adducendo anche che in realtà il rapporto tra la Banca e il contribuente non si era deteriorato, quindi, in ragione di ciò era da escludere il danno all’immagine.


La Cassazione, con Sentenza depositata il 13 febbraio 2018, ha precisato che la valutazione complessiva in ordine al danno, deve essere stabilita secondo “la gravità dell’apprezzabile lesione alla reputazione, e il significativo pregiudizio alla vita di relazione, valorizzando non solamente una generica diffusione della notizia in forza della natura pubblica dei registri, bensì specifici contatti con operatori commerciali dell’ambiente territoriale del danneggiato”.

Per tali ragioni ha rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.




Studio Legale Bruschi


0 commenti
bottom of page