top of page

RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

La Sentenza n.17223 della Corte di Cassazione, quarta Sezione penale del 19 aprile 2019, esamina il caso di un gravissimo infortunio sul lavoro, della cui responsabilità veniva imputato il proprietario di un immobile, in qualità di committente delle opere di ristrutturazione da eseguire su di esso.

La vicenda è la seguente: il predetto proprietario veniva diffidato dalle Ferrovie dello Stato dal proseguire i lavori di costruzione, in quanto insistenti in una zona asservita da un elettrodotto, con presenza di fili scoperti di alta tensione. Il proprietario non solo non sospendeva i lavori ma nemmeno avvisava l’impresa esecutrice dei lavori della situazione di pericolo. Accadeva, però, che un operaio, urtando inavvertitamente contro un filo elettrico ad alta tensione mentre lavorava sul ponteggio del cantiere, decedesse: il proprietario dell’immobile veniva pertanto imputato di omicidio colposo, per avere realizzato il ponteggio senza rispettare le distanze di sicurezza dall’elettrodotto.

In primo ed in secondo grado il proprietario/committente veniva ritenuto responsabile dell’accaduto e condannato per omicidio colposo.

Veniva pertanto dal medesimo promosso ricorso per Cassazione: secondo la tesi difensiva, che fosse stato erroneamente applicato al caso di specie l’art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto i giudici di merito avevano attribuito compiti e responsabilità al committente quando, in realtà, questi erano stati trasferiti al tecnico abilitato, coordinatore in materia di sicurezza e salute.

La Suprema Corte, ritenuto il proprietario/committente responsabile del fatto, dichiarava inammissibile il ricorso: veniva infatti rilevato che il committente aveva mantenuto il ruolo di responsabile dei lavori, avendo nominato un coordinatore per l’esecuzione unicamente per i lavori di rifacimento intonaci esterni, demolizione, ricostruzione di un balcone e sistemazione gronde, “senza alcuna menzione, nell’incarico conferito, dei lavori di rifacimento del tetto”.

Stante il ruolo di responsabile dei lavori, il committente “avrebbe dovuto valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui sicuramente ricade quello derivante dalla vicinanza dell’area ad un cavo di alta tensione, di cui, in considerazione della diffida ricevuta dalle RFI, non può affermarsi l’ignoranza”.

La soluzione promossa dalla Corte di Cassazione nasce dalle disposizioni della l. n. 231/2001 in materia di sicurezza, la quale introduce il c.d. Modello 231. Esso prevede la messa in essere di tutta una serie di adempimenti quali: Il conferimento di incarico del committente al responsabile dei lavori e la vigilanza sui coordinatori di cantiere, la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi, obbligo di informazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

Da qui la decisione di respingere il ricorso poiché, virtù di tali inadempimenti, la responsabilità per la morte del lavoratore non può non essere imputata al committente causa culpa in vigilando.


Il nostro Studio è aggiornato sugli ultimi interventi normativi e sempre a disposizione per assistenza legale e per una specifica consulenza di settore.

Per maggiori informazioni e per rimanere sempre aggiornati, Vi invitiamo a consultate le nostre news e ad iscriverVi alla newsletter nell’apposita sezione del sito.


Dott.ssa Margherita Susanna



0 commenti
bottom of page