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REATI 231 E DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: ANCHE LA SOCIETA’ VIENE SANZIONATA

La Cassazione, con la sentenza n. 16302 della Terza sezione penale ha respinto il ricorso contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Milano che aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di una Spa, incolpata per avere beneficiato di un’evasione Iva di circa 10 milioni e mezzo di euro. Per il medesimo illecito sono stati imputati anche i vertici amministrativi della società.

La Corte ha ritenuto di dovere confermare il quadro accusatorio, sulla base del quale era emerso un appalto non regolare, realizzato attraverso una somministrazione illecita di manodopera. In questo modo, è stata posta in essere una concorrenza sleale tra imprese per l’alterazione delle regole del mercato: da una parte infatti si è prodotto lo sfruttamento dei lavoratori e dall’altra forme di evasione fiscale e contributiva, con particolare riferimento all’Iva. Il committente avrebbe cioè esercitato il diritto alla detrazione Iva dopo avere effettuato pagamenti di fatture per falsi appalti di opere e servizi, scaricando il tributo da un consorzio che a sua volta lo aveva scaricato dalle cooperative consorziate che avrebbero dovuto versarlo all’Erario, ma, per cessazione dell’attività, erano rimaste in debito, impedendo il recupero del tributo. La difesa aveva sostenuto che la condotta ipotizzata dall’accusa fosse del tutto irrilevante sul piano penale, perché a mancare sarebbe stato sia il profilo soggettivo del reato, per assenza dell’elemento psicologico, sia quello oggettivo, per la totale mancanza di ogni vantaggio fiscale anche solo potenziale.

Per la Cassazione, invece, era stato simulato un contratto di appalto, concluso per mascherare una somministrazione di manodopera secondo una procedura contraria alla legge, sfruttando la possibilità di detrarre indebitamente l’Iva in relazione alle prestazioni fatturate dall’appaltatore. Quando, invece, ricorda la Cassazione, la corretta applicazione dell’Iva nell’interposizione di manodopera si realizza solo quando tra il committente e l’agenzia internale/appaltatore/ datore di lavoro esiste una reale interposizione di lavoratori. In caso contrario, l’Iva è applicata indebitamente e quindi non detraibile. Tra l’altro, avverte ancora la sentenza richiamando una serie di precedenti, se è evidente l’illiceità dell’oggetto e se la natura del contratto tra committente e datore di lavoro è fittizia, il committente non solo non potrà detrarre l’Iva, ma avrà anche l’obbligo di eseguire degli adempimenti fiscali come sostituto d’imposta. La Corte, quindi, ritiene, che anche la società paga per l’evasione fiscale. E lo fa per effetto dell’inserimento dei reati tributari nella lista dei reati presupposto che giustificano l’applicazione del decreto 231 del 2001.


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Dott.ssa Margherita Susanna





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