La Corte di Cassazione, attraverso la Sentenza n. 2873/2018 ha affrontato la questione relativa agli atti impositivi in materia di tributi, che possano risultare lesivi del diritto al contraddittorio.
Nello specifico, il contribuente colpito da avvisi di accertamento per l’anno 2008, li aveva impugnati proprio per violazione dell’art. 27 dello Statuto dei contribuenti che, posto a sigillo e garanzia della cooperazione tra amministrazione e contribuente, prevede a possibilità per il soggetto di inviare osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla ricezione.
La Corte territoriale aveva accolto la richiesta di tale cittadino, cancellando gli avvisi suddetti.
Tuttavia, la Cassazione ha sottolineato che risulta fondamentale distinguere tra tributi ammortizzati o meno. Infatti, i giudici hanno chiarito che: “in tema di tributi cd. Ammortizzati, la violazione del contraddittorio da parte dell’amministrazione comporta in ogni caso, l’invalidità dell’atto, purchè in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato attivato”. Dall’altro lato, nel caso di tributi non ammortizzati sussiste solo ove specificatamente previsto dalla Legge.
Alla luce di tale distinguo, la Corte ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, l’analisi delle motivazioni che il contribuente vorrà far valere.
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