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ORDINANZA SULLE RICHIESTE DI CITAZIONE DEI RESPONSABILI CIVILI NEL PROCESSO CONTRO BPV

Il GUP Dott. Venditti, si è pronunciato oggi, 8 febbraio, sulle richieste di citazione dei responsabili civili, formulate dalle parti il 3 febbraio u.s., nel procedimento in oggetto.


Nello specifico, il Giudice ha affrontato la macro questione concernente la chiamata di Banca Intesa SanPaolo S.p.A.. In primis, pur esistendo un filone dottrinale che offre una più ampia tutela ai creditori, quest’ultimo non viene sostenuto nella pratica dalle pronunce della giurisprudenza. In secundis, per citare un responsabile civile nel processo penale, diverso dall’autore del fatto, è necessario che ciò sia previsto direttamente dalla legge, a nulla rilevando la fonte contrattuale. Vieppiù, trattandosi di debito da fatto illecito, esso non risulta dalle scritture contabili obbligatorie della ex Banca Veneta e non poteva essere conosciuto dall’istituto acquirente.

Alla luce di tali considerazioni, viene negata la chiamata in causa di Banca Intesa.


Nell’ordinanza viene disposta la citazione di Banca Popolare di Vicenza in L.C.A., alla luce dell’art. 2049 c.c. rubricato “Responsabilità di padroni e committenti”, che sancisce la responsabilità per i danni arrecati da fatto illecito dei propri dipendenti.


In ultima analisi, il Giudice ha escluso la possibilità di chiamare altri soggetti, quali le compagnie assicuratrici, le società di revisione, Consob e Banca d’Italia, Banca Nuova S.p.A.


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