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OBBLIGO DI INFORMARE ANCHE L’INVESTITORE SPECULATIVO

La Corte di Cassazione prosegue con le pronunce in materia bancaria. Proprio il 28 febbraio u.s., è stata pubblicata un’altra interessantissima Sentenza, la n. 4727/2018, sulla base di un ricorso presentato da alcuni risparmiatori contro un intermediario, al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni dovuti ad investimenti dall’esito infausto (pari ad Euro 230.687,57) per la mancanza di informazioni da parte della Banca.


Nello specifico, il Tribunale di primo grado di Lecco aveva accolto le domande dei clienti risparmiatori, poiché la banca aveva tenuto un comportamento contrario alla normativa di settore. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano aveva rigettato le richieste poiché “l’eventuale violazione degli obblighi informativi, non avrebbe comunque inciso sulla decisione dell’investitore, orientato da un intento speculativo”. Inoltre, aveva ritenuto sufficiente l’avviso formulato dalla funzionaria della Banca, un anno dopo l’investimento, in ordine alla preoccupante assenza di rating di quei titoli.


In sede di Cassazione, i Giudici hanno invece ritenuto corretto affermare che “la prova del nesso causale non può dirsi eliminata dal mero rilievo del profilo speculativo dell’investitore, ovvero dalla sua elevata propensione al rischio, dovendo escludersi che quest’ultimo possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e dei quali alleghi conoscenza o prevedibilità in capo all’intermediario, contrattualmente obbligato ad essere preventivamente informato”. La Corte ha anche sottolineato che i rimedi previsti dal legislatore sono volti a colmare l’asimmetria che caratterizza il rapporto tra banca e cliente-investitore.



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Studio Legale Bruschi


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