La recentissima Ordinanza n. 2523/2018 della Corte di Cassazione, di data 1 febbraio 2018, rimarca l’obbligo in capo agli intermediari finanziari di tutelare i propri clienti, fornendo informazioni adeguate e personalizzate, tali da rendere chiari agli stessi i tipi di investimenti che stanno affrontando.
La vicenda trae origine da alcuni investimenti effettuati nell’anno 2000, per un importo di 260 milioni di lire. I ricorrenti si erano affidati ad un funzionario della Banca, il quale presentava le attestazioni d’ordine di operazioni già concluse, che venivano fatte sottoscrivere a posteriori. In seguito a ciò, il conto presentava un saldo passivo pari a 70 milioni di lire, che spingeva i clienti investitori ad adire le corti di merito, giungendo sino alla fase d’appello.
La Corte d’Appello respingeva il ricorso, sottolineando che il contratto concluso tra le parti (investitori con propensione al rischio alta) aveva ad oggetto la negoziazione di strumenti finanziari ordinati dai clienti in via generica, la cui ricezione e trasmissione veniva gestita dalla Banca; tuttavia, non essendo in essere un contratto di gestione, l’intermediaria non era obbligata a informare i clienti delle perdite.
I ricorrenti decidevano quindi di rivolgersi alla Cassazione sulla base di 4 motivi di ricorso. I giudici della Suprema Corte, traendo spunto dal regolamento Consob n.11522/98, hanno invece sottolineato che l’intermediario è tenuto ad avvertire e informare l’investitore, e “non rileva che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un’esperienza alta con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare informazioni sulla propria situazione patrimoniale”.
Studio Legale Bruschi
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