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NELLE LITI CONDOMINIALI, IL CONDOMINO DISSENZIENTE NON PAGA LE SPESE

La questione ruota intorno ad un gruppo di condomini che chiedevano al Tribunale che venisse dichiarata nulla e/o annullabile una delibera assembleare nella parte in cui venivano ripartite le spese relative alla transazione di una causa intrapresa, ponendole a carico anche degli attori. Più precisamente, con la delibera impugnata, l'assemblea aveva ripartito tra tutti i condòmini sia la somma riconosciuta con la transazione alla controparte a titolo di risarcimento danni sia le spese spettanti al legale del condominio per l'attività svolta. Gli attori deducevano l'illegittimità della delibera per violazione dell'articolo 1132 del Codice civile, ritenendo non dovute le somme a loro imputate avendo manifestato il dissenso al momento dell'instaurazione della controversia.


Costituendosi in giudizio, il condominio evidenziava che l'articolo 1132 del Codice civile produce i suoi effetti riguardo al rimborso delle spese di lite in favore della controparte escludendo dalla partecipazione il condòmino dissenziente, mentre su quest'ultimo rimane l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la difesa. Il Tribunale ha parzialmente accolto l'impugnazione dichiarando la nullità della delibera nella parte relativa alla ripartizione delle somme dovute al difensore del condominio che erano state poste a carico anche dei condòmini dissenzienti, confermando, invece, la legittimità della stessa nella parte relativa alla ripartizione delle somme riconosciute alla controparte a titolo di risarcimento danni. Per gli effetti dell'articolo 1132 del Codice civile, la transazione con la quale il condominio ha riconosciuto parzialmente le ragioni della controparte è equiparabile alla soccombenza e, pertanto, non possono essere imputate al condòmino che abbia manifestato il dissenso rispetto alla lite deliberata dall'assemblea, le spese legali del difensore del condominio, venendo in rilievo le spese correlate alla lite transatta rispetto alla quale è stato esercitato il diritto al dissenso. Il condòmino dissenziente non è esonerato, ha concluso il giudice umbro, dall'onere di corrispondere gli importi dovuti alla, avendo il condominio riconosciuto con la transazione a quest'ultima una somma rispetto al risarcimento del danno dalla stessa richiesto.


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Dott.ssa Margherita Susanna



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