Relativamente al tema del ne bis in idem sostanziale e processuale, è doveroso fare un cenno alla pronuncia n. 663/2022 della Corte di Cassazione, dalla quale emerge che è il criterio dell'idem factum e non dell'idem legale a dover essere preso in considerazione ai fini della valutazione del fatto storico oggetto del nuovo giudizio, da cui il concorso formale, tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda, non sarà influente.
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La questione è stata sollevata all'interno di un processo che ha visto come attore un uomo ritenuto responsabile per una serie di reati pluriaggravati di furto di portafogli contenenti denaro, documenti e una tessera bancomat, commessi all'interno di ospedali. Con ricorso per Cassazione, l'imputato chiedeva l'applicazione del principio del ne bis in idem processuale con riferimento alla sentenza irrevocabile che lo aveva assolto per lo stesso fatto dal reato di cui all'art. 615 quarter c.p. (che va a disciplinare la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), posto che la condotta di utilizzo abusivo dei codici di accesso della tessera bancomat non integrasse il reato contestato.
È necessario, però, chiarire i confini di questi due strumenti.
Il ne bis in idem sostanziale concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto e mediante il criterio regolativo della specialità, di cui all'art. 15 c.p., fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla medesima persona.
Il ne bis in idem processuale, invece, non concerne il rapporto astratto tra norme penali, ma il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato.
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L'estensione del ne bis in idem processuale è diversa rispetto a quella del ne bis in idem sostanziale e riguarda rapporti diversi. Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione, le nozioni di ne bis in idem processuale e sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, fa leva sul fatto storico, oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale laddove il medesimo fatto, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo.
La seconda, invece, concerne il rapporto tra norme regolatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico.
Il fatto storico del giudizio in questione riguardava il furto di portafogli e della tessera bancomat in esso contenuta, mentre nel giudizio definito con sentenza irrevocabile il fatto storico rilevava l'abusiva detenzione di codici di accesso ad un sistema informatico e i giudici di merito avevano escluso che l'abusivo utilizzo del codice di tessera bancomat potesse integrare il reato di cui all'art. 615 quarter c.p., senza in alcun modo prendere in considerazione e valutare la diversa precedente condotta attraverso cui l'imputato fosse entrato in possesso del codice.
Sostanzialmente, dovendo concentrarsi la verifica sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda, non ricorre il requisito dell'idem factum.
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Studio Avv. Maria Bruschi
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