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MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL’ACF

Nel maggio del 2016, con la delibera n. 19602, la CONSOB – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa – aveva istituito l’Acf – arbitro per le controversie finanziarie. Il nuovo organo è operativo dal gennaio 2017 insieme allo specifico Regolamento che disciplina non solo la sua formazione ma anche il suo funzionamento.

Dalla sua entrata in vigore, si sono verificati episodi che hanno indotto la CONSOB ad apportare alcune modifiche al regolamento allo scopo di “semplificare il procedimento dinanzi all'Acf e a migliorarne il funzionamento”.

In effetti, le migliorie che verranno prodotte sono per lo più relative a tecniche di tipo procedimentale e a disposizioni volte ad agevolare la composizione delle controversie e l'adempimento delle decisioni. Tra le altre, il nuovo Regolamento che vedrà la sua entrata in vigore dal primo ottobre 2021, prevede l’introduzione:

· della definizione di “intermediari”, di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa”;

· dell’estensione dell'ambito di operatività dell'Acf alle controversie relative alla violazione dell'obbligo di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document);

· del criterio di competenza temporale pari a dieci anni;

· della pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, dell'esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall'Acf ovvero dell'esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale quali ipotesi di irricevibilità del ricorso;

· della procedura telematica;

· di previsioni che mirano ad agevolare la composizione conciliativa della controversia e l'adempimento delle decisioni come la possibilità per le parti di chiedere una sospensione del procedimento al fine di trovare un accordo;

· dell'Istituto del rimborso delle spese di difesa.

Viene infine disciplinato in modo più preciso e puntuale la conclusione del procedimento stabilendo che entro novanta giorni dal completamento del fascicolo, l'esito della decisione debba essere comunicato alle parti e prevedendo che la decisione con allegata motivazione venga trasmessa alle parti entro i successivi trenta giorni.

(Fonte: Il Sole 24 ore)

La modifica è stata approvata il 26 maggio con delibera n. 21867.


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Studio Legale MB

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 14 giugno 2021




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