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MENO RISARCIMENTO AL PASSEGGERO CHE SALE IN AUTO CON UN CONDUCENTE UBRIACO

  • Immagine del redattore: DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
    DOTT.SSA DE ZORDO VERONICA
  • 26 gen
  • Tempo di lettura: 2 min
Collisione tra due autovetture su strada extraurbana, con danni evidenti alla parte anteriore e posteriore dei veicoli a seguito di tamponamento

Con la sentenza n. 21896 del 30 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato un principio importante in materia di responsabilità civile da incidente stradale: il passeggero che consapevolmente accetta di viaggiare con un conducente in stato di ebbrezza può vedersi ridotto il risarcimento in caso di danno.

Il caso

Nel caso specifico, i parenti della vittima di un incidente stradale avevano chiesto il risarcimento per la perdita del rapporto parentale. Tuttavia, il giudice d’appello aveva ridotto l’importo del 30%, ritenendo che la vittima avesse contribuito al danno scegliendo di salire a bordo nonostante l’evidente stato di alterazione del conducente (tasso alcolemico di 1,89 g/l, ben oltre il limite di 0,5 g/l).

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha confermato la riduzione del risarcimento, ritenendo applicabile l’art. 1227, comma 1, del Codice civile. Tale norma consente di ridurre il risarcimento quando il comportamento della vittima ha concorso a causare il danno. E il passeggero che accetta consapevolmente un rischio anomalo e grave – come salire in auto con un guidatore ubriaco – ne assume una parte di responsabilità.

Non è necessario che il passeggero abbia cooperato attivamente all’evento dannoso: è sufficiente la sua condotta imprudente o negligente. Lo stesso vale, ad esempio, per chi viaggia senza cintura di sicurezza o su un ciclomotore sovraccarico.

I profili europei e assicurativi

Secondo la Corte, questa impostazione non viola il diritto dell’Unione europea, purché non vi sia un’esclusione automatica del risarcimento. È legittimo che il giudice valuti caso per caso la condotta della vittima.

Importante precisazione anche sul fronte assicurativo: l’assicurazione non può rifiutarsi di risarcire il passeggero, ma può rivalersi successivamente sul conducente ubriaco, come previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni.

 

 

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