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LA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE NON BASTA A MANLEVARE LA BANCA DALL’OBBLIGO DI INFORMARE

Un risparmiatore aveva presentato ricorso presso il Tribunale di Brescia in relazione all’acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina, suggerite dal suo Istituto Bancario di fiducia, chiedendo la restituzione di tutte le somme investite, perché non adeguatamente informato sulla rischiosità di tali titoli.


Il primo grado respingeva le domande dell’investitore, mentre in appello i Giudici accoglievano le richieste anche per inadempimento della Banca agli obblighi informativi imposti per legge, condannandola alla restituzione degli importi investiti. L’istituto bancario proponeva ricorso in Cassazione adducendo che nessun obbligo gravava in capo alla banca per la natura non speculativa nei titoli argentini, ad inizio anni 2000, anche perché l’investitore aveva già investito in altri strumenti finanziari più rischiosi ed aveva apposto la firma sul contratto quadro, valido anche senza la firma della Banca.


I Giudici si sono soffermati sulla rilevanza delle condizioni dell’investitore, pensionato di 79 anni al momento dell’investimento, sulla rischiosità del rating dell’emittente e sulla mancanza di informazioni da parte dei funzionari bancari. In ragione di ciò, con Sentenza depositata il 14 febbraio u.s., la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Banca, condannandola anche al pagamento delle spese processuali per una somma superiore ad Euro 7.000,00.


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