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LA RESPONSABILITA’ DELLA BANCA NEL CASO DI PERDITE SUBITE CON PIANI DI INVESTIMENTO

Con Sentenza depositata il 15 febbraio u.s., la Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo ad un investitore veneto, il quale aveva affidato una somma pari ad Euro 528.110,00 ad un promotore finanziario, presso la sua banca di fiducia. Il ricorrente investitore avendo perso la somma predetta, decideva di adire i giudici per la restituzione integrale e il risarcimento dei danni.


Il Tribunale di primo grado aveva accolto le richieste dell’investitore, al contrario, la Corte d’Appello le aveva rigettate in ragione delle sue peculiari caratteristiche personali: egli risultava essere un dottore commercialista, revisore contabile, sindaco di due società, amico datato del promotore.


Tuttavia, avverso la pronuncia di secondo grado, il ricorrente proponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione, puntualizzando altresì che il promotore aveva patteggiato una pena per concorso in bancarotta fraudolenta e, quindi, la stessa banca era responsabile di non aver vigilato sui requisiti di onorabilità del soggetto.


I Giudici hanno rigettato il ricorso, chiarendo che il comportamento anomalo del promotore era sostenuto dallo stesso investitore, anche al fine di ottenere dei tornaconti attraverso l’elusione della disciplina legale. Nello specifico, “ciò che emerge dalla coordinata e combinata valutazione degli elementi, non può ricondursi ad una certa superficialità dell’investitore, ma tratteggia una condotta che può trovare spiegazione ragionevole soltanto ipotizzando una consapevole adesione all’operato del promotore”. Per tale ragione, è stata esclusa la responsabilità della Banca.


Studio Legale Bruschi



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