Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).
Cosa comporta?
cambia il modo in cui i debitori vengono classificati come deteriorati (default) dalla banca.
Non cambia il modo in cui le banche segnalano le posizioni in Centrale Rischi.
Tuttavia è fondamentale evitare il propagarsi di un ritardo di pagamento per evitare che la Banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti con escussione delle garanzie o procedure di chiusura delle linee di credito.
Appare evidente che il permanere dello stato di default possa indurre l'Istituto di Credito a segnalare il cliente "in sofferenza" perchè valutato incapace a restituire il suo debito.
Quando un debitore è considerato in default?
quando il debitore è in arretrato nel pagamento per 90 giorni consecutivi e supera entrambe le seguenti soglie: - 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); - l'1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Quali azioni intraprendere?
Incaricare dei professionisti che possano monitorare in modo trimestrale tutte le aperture di credito della società.
L'obiettivo è intervenire tempestivamente al fine di evitare la classificazione a default attraverso una attenta programmazione finanziaria di breve periodo (trimestrale).
Il nostro studio offre anche questo supporto consulenziale.
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Avv. Maria Bruschi
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