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LA LETTURA DEL CONTRATTO BANCARIO AL CLIENTE INVESTITORE, NON ASSOLVE L’OBBLIGO INFORMATIVO

Immagine del redattore: Studio Legale BruschiStudio Legale Bruschi

Con Sentenza della Corte di Cassazione n. 31202 depositata pochi giorni fa, è stata definita un’annosa questione riguardante l’acquisto di titoli finanziari “Cirio” da parte di alcuni clienti investitori, che avevano presentato un’azione di risarcimento dei danni contro l’istituto bancario che aveva consigliato loro di sottoscriverli.


Nello specifico, la Corte d’Appello di Lecce aveva respinto le richieste degli investitori, tutelando la banca e questi ultimi avevano deciso di adire la Corte Suprema secondo 4 motivi di gravame. Attraverso il ricorso, si sottolineava l’assoluta infondatezza dell’assunto della sentenza impugnata secondo la quale la mera lettura dell’ordine di negoziazione e dell’altra copiosa documentazione prodotta dall’intermediario era idonea ad assolvere all’obbligo di informazione, così come da normativa contenuta nel Regolamento CONSOB e nel Testo Unico sugli Strumenti Finanziari.


Si legge nella Sentenza della Cassazione “la distinzione tra la funzione informativa del testo contrattuale scritto, rispetto a quella effettivamente imposta agli intermediari, si riflette anche sui diversi effetti del primo e del secondo degli obblighi, in quanto la mancanza di forma scritta determina la nullità del contratto quadro e l’inadempimento degli obblighi informativi può condurre al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale o contrattuale dell’intermediario”.


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