Il 6 marzo u.s., la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sul caso Repubblica Slovacca vs Achmea BV (caso C-284/2016) riguardante una questione relativa alla compatibilità con il diritto europeo di una clausola di risoluzione delle controversie inserita in un Accordo di investimenti tra Paesi Bassi e Repubblica Slovacca (chiamato TBI). Tale clausola riconosceva il diritto dell’investitore a promuovere azioni direttamente avanti un Arbitro, contro lo Stato all’interno del quale venivano effettuati gli investimenti.
In seguito alle vicende politiche e costituzionali che hanno interessato la Repubblica federale ceca e slovacca dal 1993 e alle riforme degli apparati interni, la società Achmea riteneva di essere stata colpita da misure pregiudizievoli e, per tale ragione, ai sensi dell’accordo TBI adiva l’Arbitro competente. Nel corso del suo svolgimento, la Repubblica slovacca sollevava l’eccezione della incompatibilità tra diritto UE e TBI (poiché era entrata a far parte dell’Unione nel 2004). Il lodo arbitrale, non considerando fondata la posizione del paese, condannava lo stesso a risarcire alla società ben 22,1 milioni di Euro.
La Corte Europea ha stabilito che, data la peculiarità della materia di investimenti, un collegio di arbitri non è conforme alla giurisdizione degli stati, non facendo parte del sistema giudiziario in senso vero e proprio. Inoltre, si deve anche considerare che, dall’adesione all’Unione Europea, nel caso di conflitti le legislazioni tra stati soccombono al diritto dei trattati. La Corte ha anche stabilito che, un procedimento di arbitrato differisce da un arbitrato di tipo commerciale, poiché solo quest’ultimo trova fondamento nell’autonomia della volontà delle parti in causa.
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Studio Legale Bruschi
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