La vicenda traeva origine da un ricorso presentato dalla Regione Toscana riguardante la legittimità del Decreto Legge n.193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, poi convertito nella Legge n.225/2016.
Nello specifico, la Regione prospettava l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli, laddove consentivano a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, senza distinzione tra tributi statali e regionali, di estinguere il debito senza corrispondere interessi di mora e sanzioni. Ancora, la ricorrente sottolineava la lesione all’autonomia tributaria regionale garantita dalla Costituzione.
Nelle considerazioni in diritto, la Corte Costituzionale ha precisato che questo tipo di interventi normativi è stato dettato dall’esigenza di semplificazione, che ha portato alla soppressione di Equitalia, ed anche a quella di esigenze unitarie del sistema che impongono quindi una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni. In questa prospettiva, ha dichiarato non fondati nel merito tutte le questioni proposte dalla Regione Toscana.
I Giudici sembrano quindi ritenere conforme alla Costituzione la disciplina della rottamazione dei ruoli, anche per evitare che l’Agenzia delle Entrate si trovi a gestire un carico eccessivo di arretrati derivanti dalla precedente gestione di Equitalia.
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Studio Legale Bruschi
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