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LA CLAUSOLA VESSATORIA ILLEGGIBILE DI UN CONTRATTO: È VALIDA?

Pubblichiamo un altro commento ad una pronuncia della Cassazione che risulterà di particolare interesse a tutte quelle società che si interfacciano con clienti stranieri, a coloro i quali si occupano di contrattualistica ed anche ai comuni cittadini.

Si tratta nello specifico dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3307/2018, pubblicata lo scorso 12 febbraio 2018.


Il caso di specie riguardava una controversia sorta tra due società inerente la firma di un contratto, scarsamente leggibile, che conteneva una clausola a sua volta illeggibile, perché scritta con un carattere molto ridotto, rilevava il Giudice “le condizioni del contratto erano scritte piccolissime e quindi effettivamente quasi illeggibili”. Il Tribunale di primo grado aveva stabilito che tale clausola doveva ritenersi come non apposta. Tuttavia, la Corte d’Appello stabiliva: “la circostanza per cui il contratto non era leggibile non voleva significare che fosse illeggibile anche l’originale del contratto a suo tempo sottoscritto”.


La società penalizzata dalla clausola proponeva ricorso al fine di far stabilire alla Cassazione quale efficacia dovesse ricondursi a tale clausola, in presenza di sottoscrizione, per approvazione di un documento redatto a caratteri molto piccoli e pressoché illeggibile, oltretutto trattandosi di una copia sbiadita.


La Corte, risolvendo la questione, ha stabilito che “in materia di contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile, se ciò non avviene non potrà lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria”.



Studio Legale Bruschi


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