La #Corte di Cass. Civ. Sez. III, con sentenza del 3 maggio 2024, n. 12007, del Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo focalizza nell’ultima parte motiva, le sue argomentazioni e principi in merito al tanto discusso caso del #Tasso #Euribor.
La società ricorrente contesta la #sentenza del giudice di primo grado, confermata dalla Corte di Appello di Milano, in particolare riguardo alla Decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e il suo impatto sul contratto in questione. Più precisamente, nel terzo motivo di ricorso, denuncia la violazione di legge ai sensi dell'articolo 360 primo comma n. 3 c.p.c. della legge n. 287 del 1990 e dell'art. 101 TFUE, affermando la nullità della clausola del contratto di #mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo 2005-2008.
La questione si concentra sulla validità delle clausole contrattuali che fanno riferimento all'Euribor e sul loro impatto legale, considerando le decisioni della Commissione Europea riguardanti manipolazioni del tasso Euribor da parte di alcune banche. La Corte ha delineato i requisiti per considerare un #contratto come "applicazione" di intese restrittive della concorrenza e ha esaminato se le condotte illecite di terzi che alterano il parametro di riferimento per i tassi di interesse possano influenzare la validità del contratto stesso.
Sul punto, la Corte ha concluso che le clausole contrattuali che fanno riferimento all'Euribor possono essere valide solo se entrambe le parti sono consapevoli dell'alterazione del parametro e intendono avvalersene nella determinazione del contenuto del contratto. Altrimenti, il contratto non può essere considerato una "applicazione" di intese illecite.
Nella parte finale del testo della sentenza, vengono analizzate le questioni relative alle clausole contrattuali che fanno riferimento all'Euribor, concentrandosi sull'esistenza, la possibilità, la liceità e la determinabilità dell'oggetto del contratto. Si afferma che la clausola Euribor, anche se legata a pratiche illecite volte ad alterare il suo valore, non può essere considerata nulla di per sé e in via automatica, a meno che almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente accettato gli effetti dell'alterazione illecita al momento della stipula del contratto. Tuttavia, essa potrebbe essere viziata da parziale nullità se diventa impossibile determinare il suo oggetto a causa dell'illecita manipolazione del valore dell'Euribor seguendo i rimedi ordinari degli artt. 1346 e 1418 c.c. e il caso analogo della sentenza SS.UU n.41994/2021.
La Corte ancora, sottolinea l'importanza di valutare caso per caso se le pratiche manipolative abbiano effettivamente alterato l'Euribor e in che misura ciò abbia influenzato i tassi di interesse previsti nei contratti. Viene anche menzionato il principio della complementarietà degli strumenti di tutela del contraente e la possibilità di azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno.
In definitiva, la decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 viene considerata una prova privilegiata di un'intesa illecita, ma è necessario fornire ulteriori elementi probatori per qualificare inefficace la clausola contrattuale che fa riferimento al parametro esterno alterato.
Quindi, vengono enunciati i principi di diritto che riguardano i contratti di mutuo contenenti clausole Euribor, secondo cui tali clausole non sono nulle in assenza di prova della conoscenza delle pratiche illecite da parte dei contraenti. Tuttavia, se è dimostrato che l'Euribor è stato alterato a causa di pratiche illecite, le clausole possono essere considerate parzialmente nulle, con conseguenze sulla loro sostituzione o valutazione secondo i principi generali dell'ordinamento.
In conclusione, non sono affatto da escludere le #
azioni #risarcitorie. Ma va precisato che, nella situazione in cui si verifichino tutte le condizioni necessarie, il contraente che ha subito un danno a causa della parziale nullità della clausola Euribor dovuta all'impossibilità di determinarne l'oggetto, può intraprendere azioni legali risarcitorie contro coloro che sono responsabili del danno. Le conseguenze di questa parziale nullità, limitate al periodo in cui è stata accertata l'alterazione del parametro Euribor, devono essere valutate in conformità ai principi generali del diritto. In particolare, si considera la possibilità di sostituire la clausola in questione con un nuovo regolamento normativo nel caso in cui non sia possibile determinare il suo valore originale, depurato dall'alterazione abusiva.
Avv. Maria Bruschi
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