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L’ARTICOLO 4 DEL D.L. 44/2021 È COSTITUZIONALE?

Sappiamo bene che, con il decreto legge 44/2021, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari ovvero coloro che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali.

Al comma 6 viene specificato che l’inosservanza di questo obbligo comporta la sospensione del diritto di svolgere la prestazione che implica il rischio di diffusione.

Ancora, al comma 8 viene affermato che il datore di lavoro può adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse che non comportino il contatto con il paziente; diversamente può sospendere il lavoratore il quale, per quel periodo di tempo, non avrà diritto alla retribuzione.

Tutto questo è costituzionale?

Premesso che nessuno stato o istituzione di diritto internazionale ha reso obbligatoria la vaccinazione anti covid-19 e che il Consiglio d’Europa con la risoluzione 2361 ha espressamente escluso che gli stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione e ha inoltre vietato di usarla come discriminate, la legittimità dell’art. 4 può essere rinvenuta nell’art. 32 della Costituzione che così recita:

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.. nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Tale obbligo però si ritiene compatibile con l’art. 32 qualora siano presenti tali condizioni, delineate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5/2018:

· Se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato ma anche degli altri

· Se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato

· Se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità.


Inoltre il rapporto del 13.03.21 dell’I.S.S., Ministero, A.I.F.A. e I.N.A.I.L, mette in evidenza la totale sperimentalità dei vaccini e le conseguenti incertezze, tant’è che all’art. 3 del D.L. 44/2021 si introduce un esimente penale a favore dei sanitari per reati di omicidio colposo e lesioni personali conseguenti a reazioni fatali in sventurati sottoposti alla vaccinazione.


Allo stato attuale, quindi, mancano tutti i presupposti di certezza scientifica per imporre l’obbligo di vaccinazione, il quale dovrebbe rispondere al duplice obiettivo di tutela della salute pubblica e di tutela immunitaria del personale sanitario nonché delle complicanze vaccinali. La situazione di sperimentabilità dei vaccini infatti non garantisce nessuno dei due obiettivi”.


Da un punto di vista giuridico pertanto sembrerebbe che l’incostituzionalità dell’obbligo vaccinale introdotto all’art. 4 sia fondata.


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Studio Legale MB

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 28 giugno 2021



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