L’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob ha di recente pubblicato sei decisioni riguardanti Istituti Bancari che sono stati divisi in due parti dal D.lgs. 180/2015 (Banca Etruria, Banca Marche, Cariferrara, etc), esattamente come per le Banche Venete, in good bank (la nuova banca) e bad bank (la vecchia banca).
Nelle vicende in esame, i ricorrenti investitori affermavano di essere stati indotti a sottoscrivere nuove azioni, da parte della Vecchia Banca, arrivando a detenerne in portafoglio un numero significativo. Quest’ultima veniva sottoposta alla procedura di risoluzione con apposito decreto, con conseguente azzeramento del valore delle azioni in loro possesso. Le difese dei ricorrenti sostenevano che la Nuova Banca, quale cessionaria dell’azienda, sarebbe succeduta anche nel debito risarcitorio nei loro confronti, tale pretesa veniva fatta valere quali azionisti, e non quali clienti, verso quelle azioni azzerate che erano state collocate dalla sola emittente-vecchia banca.
Le eccezioni sollevate dall’Intermediario riguardo alla mancanza di legittimazione della nuova banca e alla correttezza del vecchio istituto nel collocare le azioni ai clienti, non sono state accolte dal Collegio Arbitrale. Infatti, l’Arbitro ha precisato che sussiste la legittimazione della nuova banca, ai sensi della normativa in vigore, affermando che: “i clienti della vecchia banca, ai quali quest’ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi di investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della vecchia banca, allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della nuova banca, che è da ritenersi subentrata senza soluzione di continuità nelle situazioni giuridiche, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse”.
Il collegio evidenzia anche che, solo alla luce di tale interpretazione, verrebbe a realizzarsi un bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte, così come costituzionalmente tutelato (art. 47).
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