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INVESTIMENTO IN DIAMANTI, PRIMA CONDANNA AL RISARCIMENTO PER BPM.

Lo scorso 20 Maggio il Tribunale di Verona ha emesso la prima pronuncia a favore di un investitore in diamanti della società IDB (Intermarket Diamond Business Spa) acquistati tramite BPM.


Nella pronuncia del giudice Dott. Vaccari si confermano alcuni punti salienti sia in relazioni alle responsabilità della IDB, ovvero aver fornito ai propri investitori informazioni ingannevoli, false e fuorvianti, sulle caratteristiche dei diamanti e relativamente al prezzo di vendita, in particolare, sulle quotazioni delle pietre e il relativo rendimento, sia in relazione alle responsabilità della banca che ha agito, non come mera segnalatrice dei propri clienti interessati nell’investimento, ma come vera e propria promotrice dell’investimento stesso.


A tal proposito si legge nell’ordinanza che “la possibilità di recuperare il capitale investito dipende dal prezzo al quale si riesce a rivendere il valore acquistato e dall’ampiezza del mercato nel quale esso può essere piazzato. Tali possibilità nel caso di specie erano al quanto remote […]. Le prospettate rivendibilità e reddittività non erano dunque veritiere ed oggettive […]. La consapevolezza della scarsa liquidabilità dell’investimento in esame emerge anche nelle linee guida di Banco BPM”. E ancora, “si evince […] che Banco BPM aveva un fortissimo interesse economico alla conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti poiché da ciascuna transazione ricavava una consistente provvigione, pari ad una percentuale del 18% […].”, inoltre la stessa banca avrebbe ulteriormente conseguito il vantaggio di offrire ai clienti propri servizi aggiuntivi, quali la custodia in cassette di sicurezza e la fidelizzazione della clientela.


Ed è proprio sul rapporto intercorrente tra la cliente e l’istituto di credito e, in particolare, sull’affidamento fatto dalla cliente su quest’ultimo e dal dovere di diligenza gravante sul Banco BPM, che il Giudice fonda le responsabilità della banca e, dunque, l’obbligo di risarcimento del danno che è stato quantificato in via equitativa nella differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto e il reale valore dei diamanti che, al 29 marzo 2018, era circa un quarto del prezzo realmente pagato.


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Studio Legale Bruschi


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