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IL PADRE DEVE MANTENERE IL FIGLIO?

Con la sentenza n. 485 del 2022 un padre è stato condannato in quanto colpevole del fatto riportato all’art. 570, commi 1 e 2 del Codice Penale, perché “serbando una condotta contraria alla morale della famiglia e facendo mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e alla madre del bambino (convivente) si sottraeva agli obblighi di assistenza familiare rientrando nel proprio paese, la Romania.

Il caso in questione riguardava un minore, affidato esclusivamente alla madre e il cui padre aveva l’obbligo di corrispondere la quota di mantenimento oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Il padre si era sottratto a questi obblighi, non versando alcuna somma e lasciando in situazione di considerevole difficoltà il figlio e la madre.

L’uomo è stato quindi giudicato colpevole e condannato a tre mesi di cercare, euro 350,00 di multa e al pagamento di tutte le spese processuali, poiché “ha omesso di adempiere agli obblighi nascenti dallo status di genitore, e ciò per un non esiguo lasso di tempo, facendo così mancare al bambino i mezzi di sussistenza.

Ricordiamo che il concetto di "mezzi di sussistenza" di cui all'articolo 570 comma 2 n. 2 c.p., “non è limitato al solo vitto e alloggio, ma comprende anche il soddisfacimento di altre esigenze (vestiti, scarpe, libri, mezzi di trasporto, etc.) da valutarsi in relazione alle reali capacità economiche della persona obbligata” (cfr. Cass., n. 3485/2019).

È doveroso inoltre evidenziare come nel caso non sono emersi elementi da cui si poteva dedurre che l'uomo si trovasse in condizioni economiche non favorevoli, tali da essere incapace di adempiere all'obbligazione. Nessun dubbio, pertanto, “sulla integrazione del fatto nella sua componente soggettiva, posto che l'imputato si è volontariamente sottratto agli obblighi di assistenza materiale, oltre che morale, ben consapevole che, in tal guisa, al figlio minore sarebbero venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza.”


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Studio Legale Avv. Maria Bruschi

Dott.ssa Roberta Girardi






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