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IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA (G.U. N.54/2018)

Il 6 marzo 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 22.12.2017 riguardante le “Modalità di funzionamento del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica”, cioè priorità, criteri, condizioni, gestione delle erogazioni. Tale Fondo è costituito da 150 milioni già stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e vedrà ulteriori somme e risorse messe a disposizione per il triennio 2018-2020.


L’Art. 6 definisce i soggetti che potranno avere accesso a tale fondo, ed in particolare “Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento dicui all'art. 7.”. Si precisa anche che, tali imprese dovranno rispettare alcuni criteri definiti nel medesimo articolo, tra i quali compaiono:

· essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese;

· essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

· provvedere a tenere una contabilita' separata dell'operazione attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato;

· non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; ”.


I progetti di investimento per i quali si richiede l’assistenza del Fondo in esame, potranno essere di tipologie differenti, come evidenziato all’articolo 7 del Decreto (edifici, impianti, ammodernamenti, etc). Il Decreto chiarisce nel dettaglio anche le forme e le intensità percentuali degli incentivi, agli articoli 8 e 9.



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Studio Legale Bruschi


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