I Bitcoin sono la notizia del momento e il motivo è rinvenibile, da un alto, perché nonostante i lori periodici buchi neri, hanno una performance di medio-lungo periodo molto interessante e, dall’altro, perché nonostante siano considerate da molti trader e imprenditori a livello internazionale, non hanno ancora ricevuto nessun inquadramento dal punto di vista giuridico.
Partendo dal primo aspetto, parliamo di performance di medio-lungo periodo interessanti in quanto nonostante la caduta vertiginosa del 19 maggio a seguito della conferenza da parte del Governo Cinese che dichiarava che le criptovalute non sarebbero mai state considerate un metodo di pagamento valido e Elon Musk che affermava che le sue Tesla non si sarebbero più potute pagare con le monete virtuali, gli investitori non hanno smesso di credere nel Bitcoin, il quale infatti pochi giochi dopo ha avuto una risalita impressionante, anche grazie allo stato di El Salvador, il primo paese che ha reso la criptovaluta più famosa, una moneta legale.
Insomma si passa da un estremo all’altro tra Asia e America Latina.
Per quanto attiene il secondo aspetto, il fatto di non avere ancora una norma che ne definisce gli aspetti, generali o specifici che siano, il Bitcoin attira molti investitori che pensano di non essere tenuti ad alcun adempimento. Tuttavia, nonostante non sia ancora presente una legge che disciplina la moneta virtuale, può accadere che singole leggi (ad esempio in materia di anti riciclaggio) o interventi di autorità di controllo possano classificare le criptovalute.
“Un provvedimento rilevante sotto questo aspetto - spiega l’avvocato ed esperto di criptovalute Andrea Conso - lo si è avuto nel 2017 da parte della Finma, la Consob svizzera. Questa ha individuato una tassonomia che, successivamente, è stata adottata un po’ ovunque.”
“L’autorità di vigilanza ha, di fatto, diviso i token /cripto asset digitali in tre tipologie: gli “utility” token, i “payment” token e i “security” token. I primi - riprende Conso - sono quelli che danno una legittimazione a chi ne è in possesso di ricevere, a titolo gratuito od oneroso, un qualche bene o servizio. La seconda tipologia, invece, ricomprende un qualcosa che è riconducibile ad un mezzo di pagamento. Un token che ha la vocazione di consentire delle transazioni. L’ultimo tipo, infine, è un gettone assimilabile ad uno strumento partecipativo di natura azionaria. Si può immaginare, ad esempio, uno strumento che consente di finanziare l’attività di un’azienda a fronte di una contropartita.”
Detto ciò, l’inquadramento del Bitcoin non è per nulla semplice, data anche la rapidità con il quale esso cambia.
Invitiamo sempre gli investitori a prestare attenzione alle novità normative che potrebbero riguardare proprio le criptovalute.
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Studio Legale MB
Dott.ssa Roberta Girardi
Vittorio Veneto, 21 giugno 2021
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