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I VACCINI IN AZIENDA

Poche settimane fa, in un precedente articolo avevamo parlato dell’obbligatorietà del vaccino nei luoghi di lavoro e di conseguenza avevamo provato a rispondere alla domanda riguardante la possibilità del datore di lavoro di conoscere o meno l’avvenuta vaccinazione dei suoi dipendenti da parte del medico competente.

La questione è stata lasciata aperta fino a pochi giorni fa, quando il Garante della privacy con il provvedimento 198/2021 ha affermato che la vaccinazione anti-covid sul lugoo di lavoro è questione del medico competente e che quindi il datore di lavoro non può in alcun modo conoscere la situazione vaccinale die suoi dipendenti.

e questo non soltanto nella fase di somministrazione del farmaco ma anche in tutta la procedura di raccolta delle adesioni e di predisposizione del calendario vaccinale

Viene inoltre affermato con certezza che la mancata vaccinazione da parte di un dipendente - sempre che non si tratti di personale sanitario, per il quale abbiamo già affermato che vi è l’obbligo di vaccinazione e la mancata somministrazione comporta conseguenze sul rapporto di lavoro – non ha alcun effetto sul rapporto di lavoro.

In tutto ciò, le somministrazioni devono essere organizzate in modo tale da “evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale. Devono inoltre essere adottate misure per garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l’ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità.”

Il Garante ha inoltre previsto che nel caso in cui il lavoratore debba avere la necessità di assentarsi dal lavoro e servisse una giustificazione, si può rilasciare “un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici” e qualora il datore di lavoro immagini che questa prestazione sanitaria sia correlata alla vaccinazione deve astenersi dal chiedere al dipendere la conferma di questo suo pensiero, limitandosi quindi ad utilizzare la giustificazione per gli obblighi di legge.


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Studio Legale MB

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 17 maggio 2021



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