Tra i diversi requisiti del consenso, che un’Azienda dovrà valutare, con l’entrata in vigore il 25.05.2018 del Regolamento Europeo 679/2016, vi è anche quello dell’età della persona che presta tale consenso.
Di questo aspetto se ne occupa, nello specifico, l’articolo 8 del Regolamento. Il Garante ha previsto un’età soglia al di sotto della quale il consenso prestato dal minore, nonché il trattamento dei dati personali, sono illeciti. Tale soglia è quella dei 16 anni; tuttavia il Garante ha disposto altresì che gli Stati Membri potranno fissare un limite di età inferiore, purché non sotto gli anni 13. Nel caso di minori in età inferiore a quella stabilita come idonea a prestare il consenso, in relazione ai servizi della società dell’informazione, lo stesso dovrà essere espresso dal titolare della responsabilità genitoriale, che sarà opportunamente accertata. Quest’ultimo non sarà necessario laddove si tratti di servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente al minore, così come indicato nel considerando n. 38 del sopracitato Regolamento.
In Italia, in merito all’età minima per poter esprimere in autonomia il consenso al trattamento dei dati personali, si è recentemente espresso il Garante per l’infanzia e l’adolescenza (Aiga) con l’invio di un parere al Governo che sta predisponendo il Decreto Legislativo per l’adeguamento della normativa interna al Regolamento Europeo. L’Aiga ha affermato che non è opportuno abbassare al di sotto degli anni 16 il limite previsto dal Regolamento poiché si andrebbe a gravare il minore di una responsabilità che non gli compete. Una scelta diversa sarebbe ragionevole solo con l’esistenza di programmi educativi volti a sviluppare una “consapevolezza digitale” nel minore che nel nostro Paese, però, ancora mancano. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, infine, auspica che i dati personali di soggetti minorenni vengano trattati al solo fine di tutelarne i diritti e che siano invece escluse le finalità di marketing e di profilazione.
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Studio Legale Bruschi
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