Lo scorso 30 aprile, il Governo Draghi aveva emanato il D.l. 36/2022 che all’art. 43, istituiva presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo di circa 55 milioni di euro per il ristoro dei danni subiti durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il 29 giugno era stato convertito in legge (n. 79/2022).
Tuttavia questo fondo, oltre a richiedere una particolare e ampia documentazione, la quale provasse la deportazione, la prigionia e altri crimini, aveva un termine perentorio fissato ad ottobre del 2022.
Con il Decreto Milleproroghe (l. 14/2023), il Parlamento ha prorogato questo termine, definendo la nuova scadenza al 28 giugno 2023. La documentazione richiesta per accedere al fondo è, nello specifico:
· copia del documento d’identità e del codice fiscale di chi agisce in giudizio;
· una breve descrizione contenente dati personali del deportato, il luogo e la data della cattura, luogo di deportazione, tipologia del lavoro coatto svolto, nome della fabbrica dove era impiegato e quant’altro possa essere utile;
· almeno un documento che provi la deportazione in Germania;
Se vuole far valere il diritto al risarcimento come erede, sono indispensabili, in aggiunta a quelli sopra, i seguenti documenti in copia:
· certificato di morte dell’ex deportato;
· certificati di stato civile rilasciati dal Comune che attestino il grado di parentela con l’ex deportato deceduto;
· dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese presso il Comune a fini successori in cui si dichiara chi sono gli eredi dell’Ex deportato (figlio/i, moglie, nipote/i o altro);
· se presenti, testamento, dichiarazione di successione, accettazione dell’eredità.
Il nostro studio, ha già plurimi casi per accedere all’indennizzo. Chiunque volesse parteciparvi è invitato a contattarci via mail o telefono il prima possibile, essendo l’istituzione del giudizio un’operazione complessa e macchinosa.
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Studio Legale Avv. Maria Bruschi
Dott.ssa Roberta Girardi
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