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Immagine del redattoreStudio Legale Bruschi

FIR: PUBBLICATE IL 24.12.2019 LE LINEE-GUIDA SULLA TIPIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI MASSIVE.

Poco prima delle festività la Commissione Tecnica istituita dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) ha pubblicato le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. d), primo periodo del d.m. 10 maggio 2019, contenute in un documento di 7 pagine fitte di indicazioni e di ipotesi esemplificative su come indirizzare i richiedenti.

In particolare, il suddetto articolo prevede che la Commissione Tecnica stabilisca criteri generali e linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, individuali o di portata generale, di natura contrattuale o extracontrattuale, e la corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistano il danno subìto da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno.

Con le linee guida in oggetto, la Commissione ha proceduto a elencare le principali fattispecie raggruppando quelle caratterizzate da elementi tipici o di diffusa esperienza, oltre che di ipotizzabile prossimità ai casi che saranno sottoposti alla sua attenzione, con l’obiettivo di realizzare l’omogeneità della loro valutazione.

Di particolare interesse è la parte relativa al nesso causale, assai complessa. Secondo le Linee-Guida, costituiscono casi esemplificativi di sussistenza del medesimo nesso quelli in cui, in base alla documentazione disponibile:

- risultino violazioni delle regole di trasparenza e di correttezza compiute nei confronti dell’istante al momento del perfezionamento del rapporto contrattuale e comunque al momento dell’acquisto o della sottoscrizione; in momenti precedenti alla conclusione del contratto, all’acquisto o alla sottoscrizione qualora abbiano prodotto effetti sull’investimento (ad esempio modifiche della profilatura, su cui oltre); in momenti successivi in cui rilevino obblighi informativi (ad esempio in sede di rendicontazione);

- risulti che la conclusione del contratto e/o l’acquisto e/o la sottoscrizione siano stati compiuti in periodi temporali in cui la violazione massiva dedotta nell’istanza sia stata accertata in sede amministrativa o giudiziaria;

- risulti che l’acquisto o la sottoscrizione siano stati compiuti sulla base (o quanto meno tenendo conto) di documentazione in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia stata accertata la presenza di "dati fuorvianti per l'investitore in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della banca o del gruppo bancario”.

In ragione del carattere meramente esemplificativo e non esaustivo di ogni tipizzazione in materia - sottolinea la Commissione - restano impregiudicate le specifiche valutazioni che saranno effettuate al momento della valutazione sull’esistenza o meno dei presupposti per l’accoglimento delle singole istanze, all’esito dell’esame della documentazione.


In conclusione, se da un lato è stato dato respiro per il reperimento della documentazione, prorogando il termine ad aprile per la presentazione delle domande, per altro verso sono state aggiunte ulteriori incombenze alla lista. Infatti, alla luce di tali indicazioni, i richiedenti dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione della domanda facendosi assistere da consulenti dotati di specifica preparazione tecnica.


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Buone Feste.


Studio Legale Bruschi.


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